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Legge regionale 31 gennaio 2022, n. 2

Interventi di sostegno per l’educazione alla musica e al canto corale.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 4 febbraio 2022





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere b), m bis) e q), e l’articolo 11 dello Statuto;


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);


Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera f), 45 e 46;


Considerato quanto segue:


1. Il legislatore toscano persegue, fra le proprie finalità statutarie, la promozione dell’accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo e dell’associazionismo, al fine di valorizzare e sostenere l’educazione permanente alla condivisione di valori culturali, uno dei fondamenti per una socialità di cittadinanza attiva;


2. L’educazione musicale e l’accesso alla cultura hanno subìto, in ragione dell’emergenza da pandemia, un lungo periodo di inattività, che ha compromesso l’esistenza stessa delle piccole realtà associative del settore musicale impegnate proprio nell’azione di coinvolgimento di singoli individui in un progetto comune che consente agli stessi di diventare collettivo;


3. Il Consiglio regionale intende sostenere con un contributo economico tali realtà associative impegnate nella formazione continua per la cultura musicale e nelle attività di promozione e di educazione musicale di base;


4. Tale contributo è finalizzato al sostegno di attività che, per loro natura, non rivestono carattere economico avendo un obiettivo esclusivamente sociale e culturale;


5. Risulta opportuno che il contributo venga erogato direttamente all’Associazione nazionale delle bande italiane musicali autonome (ANBIMA), attraverso la sua articolazione regionale, e all’Associazione cori della Toscana (ACT), le quali raggruppano un numero rappresentativo di bande musicali e di formazioni coristiche e svolgono un importante ruolo di diffusione della cultura musicale sull’intero territorio della regione. Tali associazioni, previa presentazione al Consiglio regionale dell’elenco delle bande e dei cori che presentino specifici programmi di attività e formazione, provvederanno poi alla ripartizione del contributo;


6. La ristrettezza dei tempi tecnici per l’espletamento della procedura di assegnazione dei contributi, rende necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.