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Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022.

Bollettino Ufficiale n. 110, parte prima, del 30 dicembre 2021





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella Sito esternolegge 5 maggio 2009, n. 42 );


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );


Considerato quanto segue:


1. È opportuno anticipare ai comuni toscani la somma di 3 milioni di euro per la progettualità di opere pubbliche, somma che, tradotta in lavori, in virtù dell’effetto moltiplicatore, dovrebbe consentire il finanziamento sul territorio regionale di opere pubbliche per un ammontare di circa euro 30/33 milioni;


2. Al fine di migliorare gli standard di sicurezza oltre i requisiti normativi ed incrementare gli investimenti in sicurezza delle imprese è opportuno prevedere contributi da destinare al sostegno di interventi su tutti gli aspetti legati al miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro;


3. È necessario un sostegno finanziario agli interventi di riqualificazione degli impianti di risalita della montagna toscana, che rivestono un ruolo fondamentale nelle strategie di valorizzazione turistica della Regione;


4. Risulta parimenti necessario introdurre ulteriori misure straordinarie per il sostegno degli enti fieristici;


5. È opportuna la partecipazione alle spese per la realizzazione, nel Comune di Firenze, di un impianto natatorio anche con funzione di punto di riferimento a livello regionale per l’attività agonistica;


6. È opportuno assegnare un contributo straordinario al Comune di Pietrasanta per il recupero e la rifunzionalizzazione dell’immobile dell’ex mercato comunale;


7. È opportuno finanziare interventi di ripristino, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di tratti di strada ricadenti nei Comuni di Loro Ciuffenna, Castel San Niccolò e Montemignaio;


8. Al fine di compensare il Comune di Lastra a Signa dei disagi subiti a seguito della chiusura della carreggiata della SGC FI-PI-LI in direzione di Firenze, per il movimento franoso che si manifestato, è opportuno finanziare interventi di ripristino e messa in sicurezza di tratti di viabilità comunale;


9. È opportuno finanziare la realizzazione di una rotatoria stradale nei pressi del cosiddetto “Ponte della Steccaia”, luogo di confine tra i territori a nord della Provincia di Siena e quelli a sud dell’area metropolitana di Firenze;


10. È opportuno finanziare uno studio di fattibilità per la realizzazione di un segmento di strada che sia in grado di connettere la SS66 (all'altezza di Pontepetri), con la SS64 (all'altezza del Signorino), strada dal ' rilevante valore di interconnessione fra due assi strategici funzionali al collegamento Pistoia - Modena da un lato e Pistoia Bologna dall'altro;


11. È opportuno cofinanziare i lavori di demolizione del ponte esistente e la realizzazione di un nuovo impalcato presso il Comune di Foiano della Chiana;


12. È opportuno concedere un contributo per la messa in sicurezza del ponte comunale in località Calcinaia, infrastruttura strategica è rilevante che mette in collegamento il Nord della Valdera e la Lucchesia con Pontedera, la zona industriale di Gello e la Strada di Grande Comunicazione FI-PI-LI, nonché il capoluogo di Calcinaia con la frazione di Oltrarno;


13. È confermata la necessità, per la comunità elbana, di fruire del servizio della continuità territoriale, finanziando tale attività anche per le annualità 2023 e 2024;


14. In considerazione dell'importanza che la strada provinciale n. 26 in località II Piano nel territorio del Comune di Rio riveste, soprattutto per i collegamenti con il porto di Rio Marina, è opportuno concedere un contributo di euro 1.000.000,00 per la realizzazione delle opere di ripristino, previa stipula di apposito accordo;


15. Con deliberazione 29 marzo 2021, n. 293, la Giunta regionale ha approvato il protocollo per lo sviluppo di progetti di assistenza sanitaria integrata e riqualificazione di edifici scolastici nella Provincia di Siena tra la Regione Toscana, la Provincia di Siena, il Comune di Siena, l’Azienda USL Toscana Sud Est e l’Azienda ospedaliero-universitaria senese: tale protocollo di intesa prevede, tra l’altro, contributi a favore della Provincia di Siena per portare avanti interventi di recupero, costruzione e ristrutturazione di edifici e di nuove palestre scolastiche di propria competenza;


16. È necessario destinare risorse finanziarie agli enti locali che dimostrano un incremento dei costi per portare a conclusione interventi di edilizia scolastica derivato dall'aumento dei prezzi delle materie prime;


17. È necessario emanare una norma che supporti giuridicamente l’assegnazione all’Istituto superiore per le industrie artistiche di Firenze (ISIA), un contributo straordinario di euro 1.100.000,00;


18. Al fine di garantire il sostegno economico ai nuclei familiari che si trovano nelle condizioni di maggior disagio economico e considerando i dati disponibili relativi al numero delle domande pervenute negli ultimi due anni distribuite per fasce di ISEE, viene riproposto l'intervento di sostegno economico a famiglie con figli minori disabili gravi;


19. È opportuno concedere un contributo al Comune di Chiusi della Verna per la realizzazione di un percorso per l'accesso dei disabili presso il Santuario di La Verna, in occasione delle celebrazioni degli ottocento anni dalle stimmate di San Francesco;


20. È opportuno concedere ai Comuni di Volterra e Abetone-Cutigliano un contributo straordinario per l'anno 2022 in concomitanza al conferimento ai suddetti dei titoli rispettivamente di “Città toscana della cultura 2022” e “Città toscana dello Sport 2022”;


21 (1)

Numero prima corretto con avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 1 gennaio 2022, n. 1, poi così sostituito con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 13.

. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


CAPO I
Disposizioni di carattere finanziario
Art. 1
Progettazione di interventi finanziabili da fondi di coesione europei o nazionali
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari in favore di comuni e consorzi di bonifica della Toscana, fino all'importo massimo di euro 4.000.000,00 per l'anno 2022 ed euro 400.000,00 per l'anno 2023, (17)

Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45, art. 14, comma 1.

di cui il 30 per cento destinato ai consorzi di bonifica, per la progettazione di interventi finanziabili con fondi di coesione europei o nazionali, nonché le missioni e le componenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da realizzarsi sul territorio toscano.
2. Per l'assegnazione delle risorse sono stabiliti i seguenti requisiti e criteri:
a) tutti i progetti, per essere ammissibili al finanziamento, devono avere una progettazione di fattibilità tecnico economica e una stima dei costi di progettazione, effettuata mediante indagine di mercato o con quantificazione dei costi interni, in caso di progettazione, anche parziale, effettuata direttamente dall'ente;
b) il finanziamento deve prevedere la progettazione esecutiva degli interventi, o comunque tale da consentire l'appalto delle opere in progetto.
3. Per le domande di ammissione a finanziamento presentate dai comuni a valere sui fondi PNRR:
a) i progetti potenzialmente finanziabili sono individuati mediante specifici bandi di selezione per la formazione di graduatoria, suddivisi, ove sia ritenuto opportuno, per missioni e componenti;
b) il riparto delle risorse tra le diverse missioni e componenti del PNRR di cui al comma 1, dovrà essere effettuato in quota proporzionale all'entità delle richieste ammissibili presentate sui bandi;
c) è data priorità, in ordine di rilevanza:
1) alle progettazioni di comuni di piccole dimensioni, aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e medie dimensioni, ovvero aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti ma inferiore a 20.000 abitanti, presentate in forma congiunta;
2) alle progettazioni di comuni di piccole dimensioni, aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e medie dimensioni, ovvero aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti ma inferiore a 20.000 abitanti, presentate da singolo comune;
3) alla progettazione esecutiva di progetti che hanno già una progettazione definitiva non idonea per l'appalto delle opere.
d) non possono essere presentate più di tre domande per i piccoli comuni e non più di due per i comuni di medie dimensioni.
4. Per le domande di ammissione a finanziamento presentate dai consorzi di bonifica è data priorità, in ordine di rilevanza:
a) ai progetti presentati dai consorzi di bonifica che abbiano il livello progettuale di fattibilità tecnico economica approvato in linea tecnica con procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) acquisito;
b) alla data di presentazione delle domande.
5. In conseguenza del finanziamento dell'esecuzione dell'intervento la cui progettazione è stata sostenuta dal fondo di cui al comma 1 del presente articolo, le somme già assegnate per la progettazione medesima sono rimborsate, da parte dell'ente beneficiario, al bilancio della Regione Toscana per essere riassegnate al medesimo fondo di cui al comma 1.
6. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le ulteriori modalità tecniche e attuative, in particolare relative a componenti e missioni del PNRR, e quelle di erogazione e rendicontazione del contributo.
7. All'onere di spesa di cui al comma 1, per l'importo massimo di euro 4.400.000,00, si fa fronte:
a) per euro 4.000.000,00 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni Finanziarie con le altre autonomie territoriali” Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022;
b) per euro 400.000,00 per l'anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni Finanziarie con le altre autonomie territoriali” Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023. (20)

Comma sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45, art. 14, comma 4.

Art. 2
Contributi a fondo perduto per la sicurezza sui luoghi di lavoro
1. Al fine di intervenire concretamente a sostegno delle imprese operanti nei comparti che registrano indici più significativi di incidenti sui luoghi di lavoro e di ridurre significativamente i fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto, per un importo massimo complessivo di 3.000.000,00 euro per l’anno 2022, da destinare al sostegno di interventi su tutti gli aspetti legati al miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro.
2. Il contributo di cui al comma 1, è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2020/C 1863 final (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19), e ai sensi delle disposizioni dell’Unione Europea di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e del Regolamento 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
3. Con deliberazione della Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie di intervento ammissibili, le modalità di determinazione e di attribuzione dei contributi, le modalità di verifica e rendicontazione degli stessi, nonché le ipotesi di revoca e recupero ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese).
4. All’onere di spesa di cui comma 1, per un massimo di euro 3.000.000,00 nell’anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI, Artigianato”, Titolo 2 Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.
Art. 3
Contributo straordinario per la riqualificazione, l’innovazione e il potenziamento degli impianti di risalita di proprietà pubblica della montagna toscana
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario complessivo fino a un massimo di euro 3.000.000,00 nel biennio 2023 – 2024 (9)

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022,n, 40, art.27, comma 1.

avore degli enti proprietari di impianti di risalita della montagna toscana, o di loro concessionari, allo scopo di sostenere l'esecuzione di opere pubbliche di riqualificazione, rinnovo e potenziamento degli impianti, e altresì di acquisire al patrimonio pubblico impianti di proprietà privata per le medesime finalità di riqualificazione e ammodernamento, anche ai fini di una fruizione turistica estesa alle diverse stagionalità dell'anno. Le opere di investimento o di manutenzione straordinaria e le acquisizioni al patrimonio pubblico possono riguardare anche le piste, gli impianti di innevamento e le strutture connesse agli impianti stessi. Per l'acquisizione al patrimonio pubblico di impianti di proprietà privata finalizzata alla riqualificazione e all'ammodernamento degli stessi è riservata una quota percentuale pari al 20 per cento del contributo straordinario complessivo autorizzato nel biennio 2023 – 2024 (9)

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022,n, 40, art.27, comma 1.

dal presente articolo.
2. Il contributo di cui al comma 1, da concedere nella misura massima dell’80 per cento dei costi ammissibili, costituisce aiuto agli investimenti per le infrastrutture sportive di cui all’articolo 55 del Regolamento (UE) 651/2014. Possono essere beneficiari anche i privati concessionari, limitatamente ai beni oggetto della concessione, purché individuati in maniera aperta e trasparente, con applicazione di un corrispettivo di mercato ai sensi dell’articolo 56 dello stesso Regolamento e purché l’atto di concessione preveda la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata.
3. Il contributo di cui al comma 1, può intervenire anche a titolo di cofinanziamento di opere già ammesse a contributo statale, per coprire eventuali maggiori oneri di realizzazione. In tal caso, si applicano le regole stabilite nella concessione del contributo statale.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di assegnazione, di rendicontazione e di erogazione del contributo di cui al comma 1, nonché i criteri di attivazione del contributo nella fattispecie di cui al comma 3.
5. Per l’attuazione di quanto previsto al presente articolo è autorizzata la spesa fino a un massimo di euro 2.400.000,00 per l’anno 2023 e di euro 600.000,00 per l’anno 2024, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2023 e 2024. (10)

Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022,n, 40, art.27, comma 2.

Art. 4
Ulteriori misure straordinarie per il sostegno degli enti fieristici
1. Al fine di favorire la ripresa delle attività fieristiche sul territorio regionale gravemente colpite dall’emergenza da COVID-19, la Regione riconosce agli enti fieristici di cui all’articolo 79, comma 1, lettera c), della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio) localizzati sul territorio regionale, un aiuto in forma di contributo a fondo perduto per gli anni 2023 e 2024.
2. Per accedere al contributo l’ente fieristico, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 30 settembre 2024 deve organizzare direttamente almeno due manifestazioni fieristiche.
3. Il contributo, calcolato per il 70 per cento in quota fissa per ciascun beneficiario e per il restante 30 per cento in base alla superficie netta coperta a disposizione degli espositori, è assegnato in maniera provvisoria e condizionata all’effettiva organizzazione diretta delle suddette manifestazioni. Per la definizione di “superficie netta” si fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 79, comma 1, lettera d), della l.r. 62/2018 .
4. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2020/C 1863 final (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19), o ai sensi delle disposizioni comunitarie di cui ai Regolamenti (UE) 651/2014 e 1407/2013.
5. In presenza di una spesa complessiva superiore alle risorse disponibili, il contributo spettante a ciascun beneficiario è rideterminato in misura proporzionale alla nei limiti della spesa massima prevista.
6. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono dettagliate le modalità relative alla presentazione delle domande, all’istruttoria delle stesse ed alla relativa erogazione delle somme riconosciute.
7. Per l’attuazione dell’intervento è autorizzata la spesa massima di euro 340.000,00 di cui euro 170.000,00 per l’anno 2023 ed euro 170.000,00 per l’anno 2024, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2023 e 2024.
Art. 5
Contributo straordinario al Comune di Firenze per la realizzazione del nuovo impianto natatorio “Pegaso”
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in conto capitale a favore del Comune di Firenze, per un importo complessivo pari a euro 5.000.000,00 nel biennio 2023-2024 (7)

Parole così sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 9, comma 1.

, per sostenere le spese relative alla realizzazione del nuovo impianto natatorio “Pegaso”, posto nell’area di San Bartolo a Cintoia.
2. Il contributo di cui al comma 1 viene erogato previa stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Firenze, da sottoscriversi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, in cui sono disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 1.500.000,00 per il 2023 (8)

Parole così sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 9, comma 2.

ed euro 3.500.000,00 per l’anno 2024 (8)

Parole così sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 9, comma 2.

, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2023 e 2024 (8)

Parole così sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 9, comma 2.

.
Art. 6
Contributo straordinario al Comune di Pietrasanta per il recupero e la rifunzionalizzazione dell’ex mercato comunale destinato a spazio espositivo
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in conto capitale a favore del Comune di Pietrasanta, per un importo complessivo pari a euro 1.000.000,00 nell’annualità 2022, per sostenere le spese relative al recupero e alla rifunzionalizzazione dell’ex mercato ortofrutticolo comunale, al fine di creare un nuovo spazio espositivo destinato alla collezione permanente dell’artista Igor Mitoraj.
2. Il contributo di cui al comma 1 viene erogato previa stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Pietrasanta, che disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione delle risorse assegnate.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a complessivi euro 1.000.000,00 per il 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022– 2024, annualità 2022.
Art. 7
Contributo al Consorzio 1 Toscana Nord per l’esecuzione dell’intervento sul Rio Isolella, sistemazione idraulica del tratto tra le località San Quirico di Moriano e Villa Ciurlo in Comune di Lucca
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio 1 Toscana Nord un contributo a fronte della spesa sostenuta per l’esecuzione dell’intervento ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica - Modifiche alla L.R. n. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998 . Abrogazione della L.R. n. 34/1994 ) denominato “Rio Isolella, sistemazione idraulica del tratto tra le località San Quirico di Moriano e Villa Ciurlo in Comune di Lucca”, fino all’importo massimo di euro 209.200,00.
2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, fino all’importo massimo di euro 209.200,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.
Art. 8
Interventi straordinari per la riqualificazione della viabilità del Pratomagno
1. La Giunta Regionale è autorizzata ad erogare, previa stipula di specifico accordo di programma con gli enti locali interessati, contributi straordinari fino ad un massimo di euro 1.800.000,00 nel triennio 2022-2024 per la riqualificazione della viabilità del Pratomagno attraverso interventi di ripristino, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di tratti di strada ricadenti nei comuni di Loro Ciuffenna, Castel San Niccolò e Montemignaio.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte:
a) fino a un massimo di euro 300.000,00 per il 2022, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 – 2023, annualità 2022;
b) fino ad un massimo di euro 1.500.000,00 per il 2024, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024. (36)

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 25.

Art. 9
Interventi straordinari sulla viabilità locale nel Comune di Lastra a Signa
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Lastra a Signa, previa stipula di specifico accordo, un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 nell’anno 2022 per il ripristino e la messa in sicurezza di tratti di viabilità locale nel medesimo comune interessati dall’aumento del traffico determinato dai lavori sulla SGC FI-PI-LI.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per il 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2023, annualità 2022.
Art. 10
Interventi straordinari sulla viabilità locale collegata alla strada regionale 429
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Città Metropolitana di Firenze, previa stipula di specifico accordo con la Città Metropolitana di Firenze e gli altri enti locali interessati, contributi straordinari fino ad un massimo di euro 425.000,00 nel biennio anno 2022-2023 al fine di adeguare uno snodo viario nel Comune di San Gimignano interessato dalla riorganizzazione della viabilità collegata al nuovo tracciato della strada regionale 429.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 200.000,00 nel 2022 e 225.000,00 nel 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2023, annualità 2022.
Art. 11
Interventi straordinari sulla viabilità locale in Provincia di Pistoia
1. La Giunta Regionale è autorizzata ad erogare alla Provincia di Pistoia, previa stipula di specifico accordo, un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 80.000,00 nell'anno 2022, per finanziare uno studio di fattibilità per la realizzazione di un segmento di strada in grado di connettere la SS66 all'altezza della località Pontepetri, con la SS64 all'altezza della località Signorino.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 80.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.
Art. 12
Contributo straordinario al Comune di Foiano della Chiana
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario fino a un massimo di euro 90.000,00 per l'anno 2022 in favore del Comune di Foiano della Chiana, per la realizzazione di lavori di demolizione e rifacimento di un ponte posto in Via Quarata, in località Renzino, frazione del medesimo comune, previa stipula di specifico accordo che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 90.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.
Art. 13
Contributo straordinario al Comune di Calcinaia
Art. 14
Disposizioni per la continuità territoriale dell’Isola d’Elba
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) fino all'importo massimo di complessivi euro 3.300.000,00 per un ulteriore triennio rispetto al periodo considerato nell'articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), a seguito della sottoscrizione di specifico accordo, al fine di concorrere al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione di collegamenti aerei volti ad assicurare la continuità territoriale dell'Isola d'Elba, in relazione al contratto di servizio stipulato con il vettore che assicura i collegamenti.
1 bis. Il contributo di cui al comma 1 è concesso anche per l’anno 2026, fino a un massimo di euro 1.300.000,00, previo aggiornamento dell’accordo di cui al medesimo comma 1. (37)

Comma inserito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 26.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 2.200.000,00 per gli anni 2023 e 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 04 “Altre modalità di trasporto”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024 secondo la seguente articolazione per anno:
a) euro 1.100.000,00 per l'anno 2023;
b) euro 1.100.000,00 per l'anno 2024.
3. Ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ), all'onere massimo di euro 1.100.000,00 per l'anno 2025 si fa fronte con legge di bilancio.
3 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1 bis, fino a un massimo di euro 1.300.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 04 “Altre modalità di trasporto”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2026. (38)

Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 26.

Art. 15
Interventi straordinari per la viabilità locale nel Comune di Rio - Isola d'Elba
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario fino a un massimo di euro 980.000,00 per l'anno 2022 alla Provincia di Livorno per la realizzazione delle opere di ripristino di tratti della strada provinciale n. 26 in località II Piano nel territorio del Comune di Rio - Isola d'Elba, previa stipula di specifico accordo con la Provincia, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 700.000,00 per l'anno 2022 ed euro 280.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022 e 2023.
Art. 16
Contributo a favore della Provincia di Siena
1. Per attivare la realizzazione, nel territorio della Provincia di Siena, di interventi di recupero, costruzione e ristrutturazione di edifici e di nuove palestre scolastiche, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Provincia di Siena un contributo straordinario una tantum fino all'importo massimo di euro 2.500.000,00 per il biennio 2023 – 2024.(12)

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022,n, 40, art.29, comma 1.

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo di programma da sottoscrivere con i soggetti coinvolti a vario titolo nella realizzazione delle progettualità di cui al comma 1.
3. All'onere della spesa di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 1.500.000,00 per l’anno 2023 e di euro 1.000.000,00 per l’anno 2024, (13)

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022,n, 40, art.29, comma 2.

si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 03 “Edilizia scolastica (solo per le Regioni)”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2023 e 2024.(13)

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022,n, 40, art.29, comma 2.

Art. 17
Fondo per sostenere gli enti locali rispetto all’incremento dei costi in edilizia scolastica (3)

Rubrica prima sostituita con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 5; poi così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27.

1. Al fine di sostenere gli enti locali che vogliono realizzare interventi di edilizia scolastica, è istituito un fondo di euro 3.000.000,00 (23)

Parola prima sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 13; poi così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27.

.
2. Possono accedere al fondo gli enti locali che dimostrano un incremento dei costi derivato dall’aumento dei prezzi delle voci presenti nei quadri economici dei progetti esecutivi degli interventi. (39)

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27.

3. Il fondo finanzia dal sessantacinque al novanta per cento della differenza tra quanto previsto dal progetto esecutivo e l’effettivo costo per portare a termine la realizzazione dell’intervento. Sono inoltre finanziabili i maggiori costi derivati da adeguamenti progettuali legati ad aggiornamenti normativi. (39)

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27.

4. La percentuale di contributo regionale è parametrata alla graduatoria generale di cui all'articolo 80, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2011 , n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali). Per i progetti di edilizia scolastica realizzati dalle province e dalla Città Metropolitana di Firenze si fa riferimento al comune nel cui territorio il progetto è realizzato.
5. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
6. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 3.000.000,00 (40)

Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27.

, si fa fronte come segue:
a) per euro 200.000,00 per l’anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022.
b) per euro 1.800.000,00 per l’anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023. (24)

Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 13.

b bis) per euro 1.000.000,00 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024. (41)

Lettera aggiunta con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27.

Art. 18
Contributo straordinario all'Istituto superiore per le industrie artistiche di Firenze (ISIA) (42)

Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 28.

Abrogato.
Art. 19
Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili
1. La Regione, al fine di sostenere le famiglie con figli disabili minori di anni diciotto, istituisce un contributo annuale una tantum per il 2022 pari ad euro 700,00, a favore delle famiglie in possesso dei requisiti di cui al comma 4, per ogni minore disabile ed in presenza di un’accertata sussistenza nel disabile della condizione di handicap grave di cui all’ Sito esternoarticolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
2. Ai fini dell’erogazione del contributo è considerato minore anche il figlio che compie il diciottesimo anno di età nell’anno di riferimento del contributo.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi dal comune di residenza del richiedente a seguito di istanza presentata entro il 30 giugno 2022. L’istanza di concessione del contributo è presentata dalla madre o dal padre del minore disabile, o da chi esercita la responsabilità genitoriale. I contributi concessi sono comunicati alla Regione, che provvede ai relativi pagamenti.
4. I requisiti per la concessione del contributo sono i seguenti:
a) il genitore che presenta domanda deve far parte del medesimo nucleo familiare del figlio minore disabile per il quale è richiesto il contributo;
b) sia il genitore, sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana;
c) il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo familiare convivente con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 29.999,00.
5. Le istanze di concessione dei benefici sono redatte secondo uno schema-tipo approvato con decreto del dirigente regionale competente per materia e sono corredate da certificato comprovante l’handicap grave di cui all’Sito esternoarticolo 3, comma 3, della l. 104/1992 e dall’attestazione ISEE aggiornata in corso di validità. La modulistica è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in euro 1.850.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 01 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.
6 bis. Per il pagamento dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che hanno maturato il relativo diritto al contributo nell'anno 2022, fino a un massimo di euro 25.000,00 (25)

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 14.

per l'esercizio 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023. (22)

Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45, art. 15.

Art. 20
Contributo straordinario al Comune di Chiusi della Verna
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Chiusi della Verna un contributo straordinario di 498.569,36 (16)

Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022,n, 40, art.31.

euro per l'anno 2022 per interventi di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un percorso per l'accesso dei disabili presso il Santuario di La Verna, in occasione delle celebrazioni degli ottocento anni dalle stimmate di San Francesco.
2. Il contributo di cui al comma 1, è erogato previa stipula di accordo fra la Regione e il Comune di Chiusi della Verna che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 498.569,36 (16)

Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022,n, 40, art.31.

per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.
Art. 21
Conferimento del titolo “Città toscana della cultura 2022 e 2023 (26)

Parole aggiunte con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 15.

1. La Regione Toscana, nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), istituisce il titolo di “Città toscana della cultura” e lo conferisce al Comune di Volterra per gli anni 2022 e 2023 (27)

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 15.

.
2. Per il fine di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di Volterra un contributo straordinario fino a un massimo di euro 250.000,00 per l’anno 2022 e di euro 100.000,00 per l’anno 2023, a fronte della presentazione di uno specifico programma di attività. (28)

Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 15.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2022 (29)

Parole inserite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 15.

, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.
3 bis. All’onere di spesa di cui al comma 2, fino a un massimo di euro 100.000,00 per l’anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023. (30)

Comma aggiunto con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 15.

Art. 22
Conferimento del titolo “Città toscana dello sport 2022 e 2023 (31)

Parole aggiunte con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 16.

1. La Regione Toscana, nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 27 febbraio 2015 n. 21 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie) istituisce il titolo “Città toscana dello sport” e lo conferisce al Comune di Abetone Cutigliano per gli anni 2022 e 2023 (32)

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 16.

.
2. Per il fine di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di Abetone Cutigliano un contributo straordinario fino a un massimo di euro 100.000,00 per l’anno 2022 e di euro 50.000,00 per l’anno 2023, a fronte della presentazione di uno specifico programma di attività. (33)

Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 16.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2022 (34)

Parole inserite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 16.

, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero” Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.
3 bis. All’onere di spesa di cui al comma 2, fino a un massimo di euro 50.000,00 per l’anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023. (35)

Comma aggiunto con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 16.

CAPO II
Disposizioni finali
Art. 23
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2022-2024, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa di cui alla legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 (Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024).
Art. 24
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Numero prima corretto con avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 1 gennaio 2022, n. 1, poi così sostituito con l.r. 28 marzo 2022, n. 9 , art. 13.

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Nota soppressa.

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Rubrica prima sostituita con l.r. 28 marzo 2022, n. 9 , art. 5 ; poi così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 9 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 9 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.27 , comma 1.

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.27 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.29 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.29 , comma 2.

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.31.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 14 , comma 1.

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Comma prima inserito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 14 , comma 2; poi abrogato con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 24 .

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Comma prima inserito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 14 , comma 3; poi abrogato con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 24 .

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Comma sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 14 , comma 4.

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Comma prima inserito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 14 , comma 5; poi abrogato con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 24 .

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Parola prima sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 13 ; poi così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 14 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 15 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 16 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 16 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 25 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.