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Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022.

Bollettino Ufficiale n. 110, parte prima, del 30 dicembre 2021

Art. 17
Fondo per il sostegno agli enti locali da destinare all'incremento dei costi in edilizia scolastica dovuto all'emergenza pandemica (3)

Rubrica così sostituita con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 5.

1. Al fine di sostenere gli enti locali che vogliono realizzare interventi di edilizia scolastica, è istituito un fondo di euro 1.000.000,00.
2. Possono accedere al fondo gli enti locali che dimostrano un incremento dei costi derivato dall'aumento dei prezzi delle materie prime intervenuto dal 1° gennaio 2021, come definiti dai Prezzari dei lavori della Toscana. (4)

Parole aggiunte con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 5.

3. Il fondo finanzia:
a) dal cinquanta all'ottanta per cento della differenza tra quanto previsto dal progetto definitivo e quanto previsto dal progetto esecutivo;
b) dal cinquanta all'ottanta per cento della differenza tra quanto previsto dal progetto esecutivo (5)

Parola inserita con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 5.

e le effettive spese da sostenere per portare a termine la realizzazione dell'intervento
4. La percentuale di contributo regionale è parametrata alla graduatoria generale di cui all'articolo 80, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2011 , ni. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali). Per i progetti di edilizia scolastica realizzati dalle province e dalla Città Metropolitana di Firenze si fa riferimento al comune nel cui territorio il progetto è realizzato.
4 bis. I lavori relativi ai progetti finanziati ai sensi del comma 3, lettera a), sono aggiudicati entro dodici mesi dalla concessione del finanziamento. (6)

Comma inserito con l.r. 28 marzo 2022, n., 9, art. 5.

5. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
6. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 1.000.000,00, si fa fronte, rispettivamente per euro 200.000,00 per l’anno 2022 ed euro 800.000,00 per l’anno 2023, (14)

Parole inserite con l.r. 28 novembre 2022,n, 40, art.30.

con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022 e 2023.(15)

Parole aggiunte con l.r. 28 novembre 2022,n, 40, art.30.


Note del Redattore:

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Numero prima corretto con avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 1 gennaio 2022, n. 1, poi così sostituito con l.r. 28 marzo 2022, n. 9 , art. 13.

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Nota soppressa

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Rubrica così sostituita con l.r. 28 marzo 2022, n. 9 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 9 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 9 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.27 , comma 1.

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.27 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.29 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.29 , comma 2.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.31.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45, art. 14 , comma 1.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45, art. 14 , comma 2.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45, art. 14 , comma 3.

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Comma sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45, art. 14 , comma 4.

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Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45, art. 14 , comma 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.