Menù di navigazione

Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022.

Bollettino Ufficiale n. 110, parte prima, del 30 dicembre 2021

Art. 17
Fondo per sostenere gli enti locali rispetto all’incremento dei costi in edilizia scolastica (3)

Rubrica prima sostituita con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 5; poi così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27.

1. Al fine di sostenere gli enti locali che vogliono realizzare interventi di edilizia scolastica, è istituito un fondo di euro 3.000.000,00 (23)

Parola prima sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 13; poi così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27.

.
2. Possono accedere al fondo gli enti locali che dimostrano un incremento dei costi derivato dall’aumento dei prezzi delle voci presenti nei quadri economici dei progetti esecutivi degli interventi. (39)

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27.

3. Il fondo finanzia dal sessantacinque al novanta per cento della differenza tra quanto previsto dal progetto esecutivo e l’effettivo costo per portare a termine la realizzazione dell’intervento. Sono inoltre finanziabili i maggiori costi derivati da adeguamenti progettuali legati ad aggiornamenti normativi. (39)

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27.

4. La percentuale di contributo regionale è parametrata alla graduatoria generale di cui all'articolo 80, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2011 , n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali). Per i progetti di edilizia scolastica realizzati dalle province e dalla Città Metropolitana di Firenze si fa riferimento al comune nel cui territorio il progetto è realizzato.
5. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
6. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 3.000.000,00 (40)

Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27.

, si fa fronte come segue:
a) per euro 200.000,00 per l’anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022.
b) per euro 1.800.000,00 per l’anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023. (24)

Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 13.

b bis) per euro 1.000.000,00 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024. (41)

Lettera aggiunta con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero prima corretto con avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 1 gennaio 2022, n. 1, poi così sostituito con l.r. 28 marzo 2022, n. 9 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica prima sostituita con l.r. 28 marzo 2022, n. 9 , art. 5 ; poi così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 9 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 9 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.27 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.27 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.29 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.29 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 14 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 14 , comma 2; poi abrogato con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 14 , comma 3; poi abrogato con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 14 , comma 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 14 , comma 5; poi abrogato con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola prima sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 13 ; poi così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.