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Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022.

Bollettino Ufficiale n. 110, parte prima, del 30 dicembre 2021

Art. 5
Contributo straordinario al Comune di Firenze per la realizzazione del nuovo impianto natatorio “Pegaso”
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in conto capitale a favore del Comune di Firenze, per un importo complessivo pari a euro 5.000.000,00 nel biennio 2023-2024 (7)

Parole così sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 9, comma 1.

, per sostenere le spese relative alla realizzazione del nuovo impianto natatorio “Pegaso”, posto nell’area di San Bartolo a Cintoia.
2. Il contributo di cui al comma 1 viene erogato previa stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Firenze, da sottoscriversi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, in cui sono disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 1.500.000,00 per il 2023 (8)

Parole così sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 9, comma 2.

ed euro 3.500.000,00 per l’anno 2024 (8)

Parole così sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 9, comma 2.

, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2023 e 2024 (8)

Parole così sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 9, comma 2.

.

Note del Redattore:

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Numero prima corretto con avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 1 gennaio 2022, n. 1, poi così sostituito con l.r. 28 marzo 2022, n. 9 , art. 13.

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Nota soppressa.

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Rubrica prima sostituita con l.r. 28 marzo 2022, n. 9 , art. 5 ; poi così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 9 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 9 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.27 , comma 1.

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.27 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.29 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.29 , comma 2.

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.31.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 14 , comma 1.

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Comma prima inserito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 14 , comma 2; poi abrogato con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 24 .

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Comma prima inserito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 14 , comma 3; poi abrogato con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 24 .

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Comma sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 14 , comma 4.

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Comma prima inserito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 14 , comma 5; poi abrogato con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 24 .

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Parola prima sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 13 ; poi così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 14 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 15 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 16 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 16 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 25 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.