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Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022.

Bollettino Ufficiale n. 110, parte prima, del 30 dicembre 2021

Art. 3
Contributo straordinario per la riqualificazione, l’innovazione e il potenziamento degli impianti di risalita di proprietà pubblica della montagna toscana
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario complessivo fino a un massimo di euro 3.000.000,00 nel biennio 2023 – 2024 (9)

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022,n, 40, art.27, comma 1.

avore degli enti proprietari di impianti di risalita della montagna toscana, o di loro concessionari, allo scopo di sostenere l'esecuzione di opere pubbliche di riqualificazione, rinnovo e potenziamento degli impianti, e altresì di acquisire al patrimonio pubblico impianti di proprietà privata per le medesime finalità di riqualificazione e ammodernamento, anche ai fini di una fruizione turistica estesa alle diverse stagionalità dell'anno. Le opere di investimento o di manutenzione straordinaria e le acquisizioni al patrimonio pubblico possono riguardare anche le piste, gli impianti di innevamento e le strutture connesse agli impianti stessi. Per l'acquisizione al patrimonio pubblico di impianti di proprietà privata finalizzata alla riqualificazione e all'ammodernamento degli stessi è riservata una quota percentuale pari al 20 per cento del contributo straordinario complessivo autorizzato nel biennio 2023 – 2024 (9)

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022,n, 40, art.27, comma 1.

dal presente articolo.
2. Il contributo di cui al comma 1, da concedere nella misura massima dell’80 per cento dei costi ammissibili, costituisce aiuto agli investimenti per le infrastrutture sportive di cui all’articolo 55 del Regolamento (UE) 651/2014. Possono essere beneficiari anche i privati concessionari, limitatamente ai beni oggetto della concessione, purché individuati in maniera aperta e trasparente, con applicazione di un corrispettivo di mercato ai sensi dell’articolo 56 dello stesso Regolamento e purché l’atto di concessione preveda la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata.
3. Il contributo di cui al comma 1, può intervenire anche a titolo di cofinanziamento di opere già ammesse a contributo statale, per coprire eventuali maggiori oneri di realizzazione. In tal caso, si applicano le regole stabilite nella concessione del contributo statale.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di assegnazione, di rendicontazione e di erogazione del contributo di cui al comma 1, nonché i criteri di attivazione del contributo nella fattispecie di cui al comma 3.
5. Per l’attuazione di quanto previsto al presente articolo è autorizzata la spesa fino a un massimo di euro 2.400.000,00 per l’anno 2023 e di euro 600.000,00 per l’anno 2024, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2023 e 2024. (10)

Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022,n, 40, art.27, comma 2.


Note del Redattore:

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Numero prima corretto con avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 1 gennaio 2022, n. 1, poi così sostituito con l.r. 28 marzo 2022, n. 9 , art. 13.

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Nota soppressa.

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Rubrica prima sostituita con l.r. 28 marzo 2022, n. 9 , art. 5 ; poi così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 9 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 9 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.27 , comma 1.

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.27 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.29 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.29 , comma 2.

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.31.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 14 , comma 1.

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Comma prima inserito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 14 , comma 2; poi abrogato con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 24 .

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Comma prima inserito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 14 , comma 3; poi abrogato con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 24 .

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Comma sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 14 , comma 4.

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Comma prima inserito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 14 , comma 5; poi abrogato con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 24 .

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Parola prima sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 13 ; poi così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 14 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 15 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 16 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 16 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 25 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.