Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54
Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022.
Bollettino Ufficiale n. 110, parte prima, del 30 dicembre 2021
Art. 23
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2022-2024, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa di cui alla legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 (Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024).
Note del Redattore:
Numero prima corretto con avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 1 gennaio 2022, n. 1, poi così sostituito con l.r. 28 marzo 2022, n. 9 , art. 13.