Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54
Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022.
Bollettino Ufficiale n. 110, parte prima,
del 30 dicembre 2021
Art. 2
Contributi a fondo perduto per la sicurezza sui luoghi di lavoro
1. Al fine di intervenire concretamente a sostegno delle imprese operanti nei comparti che registrano indici più significativi di incidenti sui luoghi di lavoro e di ridurre significativamente i fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto, per un importo massimo complessivo di 3.000.000,00 euro per l’anno 2022, da destinare al sostegno di interventi su tutti gli aspetti legati al miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro.
2. Il contributo di cui al comma 1, è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2020/C 1863 final (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19), e ai sensi delle disposizioni dell’Unione Europea di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e del Regolamento 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
3. Con deliberazione della Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie di intervento ammissibili, le modalità di determinazione e di attribuzione dei contributi, le modalità di verifica e rendicontazione degli stessi, nonché le ipotesi di revoca e recupero ai sensi della
legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese).
4. All’onere di spesa di cui comma 1, per un massimo di euro 3.000.000,00 nell’anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI, Artigianato”, Titolo 2 Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.