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Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022.

Bollettino Ufficiale n. 110, parte prima, del 30 dicembre 2021

Art. 1
Progettazione di interventi finanziabili da fondi di coesione europei o nazionali
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari in favore di comuni e consorzi di bonifica della Toscana, fino all'importo massimo di euro 4.000.000,00 per l'anno 2022 ed euro 400.000,00 per l'anno 2023, (17)

Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45, art. 14, comma 1.

di cui il 30 per cento destinato ai consorzi di bonifica, per la progettazione di interventi finanziabili con fondi di coesione europei o nazionali, nonché le missioni e le componenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da realizzarsi sul territorio toscano.
2. Per l'assegnazione delle risorse sono stabiliti i seguenti requisiti e criteri:
a) tutti i progetti, per essere ammissibili al finanziamento, devono avere una progettazione di fattibilità tecnico economica e una stima dei costi di progettazione, effettuata mediante indagine di mercato o con quantificazione dei costi interni, in caso di progettazione, anche parziale, effettuata direttamente dall'ente;
b) il finanziamento deve prevedere la progettazione esecutiva degli interventi, o comunque tale da consentire l'appalto delle opere in progetto.
3. Per le domande di ammissione a finanziamento presentate dai comuni a valere sui fondi PNRR:
a) i progetti potenzialmente finanziabili sono individuati mediante specifici bandi di selezione per la formazione di graduatoria, suddivisi, ove sia ritenuto opportuno, per missioni e componenti;
b) il riparto delle risorse tra le diverse missioni e componenti del PNRR di cui al comma 1, dovrà essere effettuato in quota proporzionale all'entità delle richieste ammissibili presentate sui bandi;
c) è data priorità, in ordine di rilevanza:
1) alle progettazioni di comuni di piccole dimensioni, aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e medie dimensioni, ovvero aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti ma inferiore a 20.000 abitanti, presentate in forma congiunta;
2) alle progettazioni di comuni di piccole dimensioni, aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e medie dimensioni, ovvero aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti ma inferiore a 20.000 abitanti, presentate da singolo comune;
3) alla progettazione esecutiva di progetti che hanno già una progettazione definitiva non idonea per l'appalto delle opere.
d) non possono essere presentate più di tre domande per i piccoli comuni e non più di due per i comuni di medie dimensioni.
4. Per le domande di ammissione a finanziamento presentate dai consorzi di bonifica è data priorità, in ordine di rilevanza:
a) ai progetti presentati dai consorzi di bonifica che abbiano il livello progettuale di fattibilità tecnico economica approvato in linea tecnica con procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) acquisito;
b) alla data di presentazione delle domande.
5. In conseguenza del finanziamento dell'esecuzione dell'intervento la cui progettazione è stata sostenuta dal fondo di cui al comma 1 del presente articolo, le somme già assegnate per la progettazione medesima sono rimborsate, da parte dell'ente beneficiario, al bilancio della Regione Toscana per essere riassegnate al medesimo fondo di cui al comma 1.
6. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le ulteriori modalità tecniche e attuative, in particolare relative a componenti e missioni del PNRR, e quelle di erogazione e rendicontazione del contributo.
7. All'onere di spesa di cui al comma 1, per l'importo massimo di euro 4.400.000,00, si fa fronte:
a) per euro 4.000.000,00 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni Finanziarie con le altre autonomie territoriali” Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022;
b) per euro 400.000,00 per l'anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni Finanziarie con le altre autonomie territoriali” Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023. (20)

Comma sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45, art. 14, comma 4.


Note del Redattore:

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Numero prima corretto con avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 1 gennaio 2022, n. 1, poi così sostituito con l.r. 28 marzo 2022, n. 9 , art. 13.

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Nota soppressa.

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Rubrica prima sostituita con l.r. 28 marzo 2022, n. 9 , art. 5 ; poi così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 9 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 9 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.27 , comma 1.

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.27 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.29 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.29 , comma 2.

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.31.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 14 , comma 1.

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Comma prima inserito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 14 , comma 2; poi abrogato con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 24 .

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Comma prima inserito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 14 , comma 3; poi abrogato con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 24 .

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Comma sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 14 , comma 4.

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Comma prima inserito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 14 , comma 5; poi abrogato con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 24 .

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Parola prima sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 13 ; poi così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 14 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 15 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 16 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 16 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 25 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.