Menù di navigazione

Legge regionale 29 novembre 2021, n. 44

Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023.

Bollettino Ufficiale n. 101, parte prima, dell' 1 dicembre 2021

Art. 28
Rimborso del Fondo di anticipazione dello spettacolo concesso nell’anno 2021 a favore della Fondazione Orchestra Regionale Toscana
1. Per il riequilibrio della situazione patrimoniale creatasi a seguito della pandemia causata da COVID-19, la Fondazione Orchestra Regionale Toscana è autorizzata alla restituzione dell’anticipazione della somma complessiva di euro 1.405.026,22, percepita nell’anno 2021 ai sensi dell’articolo 41, comma 4, della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), previa valutazione positiva da parte della Giunta regionale di un piano che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione e in base a un piano di rateizzazione triennale articolato in ratei di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di euro 1.005.026,22 per l’annualità 2023.
2. Le entrate relative al piano di rateizzazione di cui al comma 1 sono stanziate, per l'importo di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di euro 1.005.026,22 per l'anno 2023, sulla Tipologia 300 “Riscossione crediti di medio-lungo termine” del Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie” della parte entrata del bilancio di previsione 2021-2023.
3. Agli oneri relativi all'operazione di concessione crediti autorizzata al comma 1 per l'importo complessivo di euro 1.405.026,22 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 28 marzo 2022, n. 9 , art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9 , art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9 , art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2022, n. 44 , art. 1 , comma 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.