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Legge regionale 29 novembre 2021, n. 44

Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023.

Bollettino Ufficiale n. 101, parte prima, dell' 1 dicembre 2021

Art. 25
Patrimonio storico degli enti locali. Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 7/2021
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 3 marzo 2021, n. 7 (Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani), le parole: “
euro
2.500.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 220.839,50 per l'anno 2021, di euro 4.779.160,50 per l’annualità 2022 e di euro 2.500.000,00 per l'anno 2023
”.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 28 marzo 2022, n. 9 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9 , art. 12 .

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2022, n. 44 , art. 1 , comma 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.