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Legge regionale 12 novembre 2021, n. 41

Interventi a sostegno dei settori sciistico e del mobile e per il finanziamento di progetti relativi ai cammini regionali.

Bollettino Ufficiale n. 98, parte prima, del 18 novembre 2021





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;


Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);


Visto il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l’articolo 54;


Considerato quanto segue:


1. L'orientamento della Commissione Europea in materia di interventi temporanei a sostegno delle imprese e dei comparti maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria consente di procedere al riconoscimento di aiuti per sostenere le imprese ad affrontare problemi di occupazione e di liquidità;


2. Il settore del “sistema neve” è tra i comparti dell’economia nazionale e regionale che hanno avuto maggiori ricadute negative dall’emergenza epidemiologia da COVID-19, in quanto i mancati ricavi hanno causato minori interventi finalizzati all’adeguamento, ammodernamento, messa in sicurezza degli impianti di risalita da parte delle imprese che gestiscono le stazioni sciistiche;


3. Nel contesto delle politiche regionali di promozione turistica e di sostegno all'occupazione e allo sviluppo economico e sociale della montagna è pertanto necessario prevedere interventi a sostegno degli investimenti straordinari delle stazioni invernali e del sistema sciistico presenti nel territorio regionale, con particolare riferimento alla messa in sicurezza degli impianti di risalita, a parziale compensazione dei mancati ricavi dovuti all’emergenza sanitaria;


4. Al fine di valorizzare e promuovere il settore dell’arredo toscano, è riconosciuto alla società Centro sperimentale del mobile e dell’arredamento (CSM) s.r.l., un contributo straordinario per l’organizzazione del progetto di promozione, denominato “Buy Design”, che si inserisce nell’ambito di una più ampia iniziativa di internazionalizzazione realizzata in collaborazione con l’ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;


5. Tale progetto vede l’adesione delle principali associazioni di categoria regionali, in particolare Confindustria Toscana, Associazione toscana piccole e medie industrie (API) Toscana, Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (CNA) Siena e Confartigianato Siena che collaborano nell’attività di coinvolgimento delle imprese;


6. Il CSM è il soggetto gestore del Distretto tecnologico interni e design, individuato a seguito di procedura ad evidenza pubblica (avviso di cui al decreto dirigenziale 127/2016 e graduatoria approvata con il decreto dirigenziale 8736/2016) e detiene una qualificata e duratura esperienza nella promozione dei settori legno, mobile ed arredamento sui mercati internazionali, e che, pertanto, il progetto e i soggetti coinvolti si configurano di carattere sistemico ed inclusivo rispetto alle imprese dei settori interessati;


7. Ad integrazione dei contributi di cui all’articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”), si rende necessario intervenire con risorse regionali al fine di permettere ad alcuni comuni toscani la completa realizzazione degli interventi di miglioramento della fruibilità dei cammini regionali presenti nei rispettivi territori;


8. Al fine di attivare tempestivamente le misure contenute nella presente legge, è opportuno prevederne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
Contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico
1. Nelle aree vocate agli sport invernali d’interesse locale, come elencate all’articolo 59, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), è riconosciuto un aiuto in forma di contributo a fondo perduto in conto capitale, per un importo massimo complessivo di 800.000,00 euro per l’anno 2021, quale sostegno alle imprese esercenti gli impianti di risalita o gli impianti e le attrezzature di servizio agli stessi.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso ai sensi della decisione C(2013) 9675 final del 19/12/2013 “Aiuto di Stato SA.36882 (2013/N) - Italia Sostegno in favore delle aree sciabili di interesse locale in Toscana.” (2)

Comma così sostituto con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 10.

3. Il contributo è determinato secondo le risorse disponibili. Nel caso di una spesa complessiva superiore a 800.000,00 euro il contributo spettante a ciascun beneficiario è rideterminato in misura proporzionale nei limiti della spesa massima prevista.
4. La Giunta regionale, entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le tipologie di intervento ammissibili, le modalità di determinazione e di attribuzione dei contributi, le modalità di verifica e rendicontazione degli stessi, nonché le ipotesi di revoca e recupero ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese).
Art. 2
Contributo straordinario alla società Centro sperimentale del mobile e dell’arredamento s.r.l. per l’organizzazione del progetto Buy Design
1. Al fine di valorizzare e promuovere il settore dell’arredo toscano, è riconosciuto alla società Centro sperimentale del mobile e dell’arredamento s.r.l. un contributo straordinario fino a un massimo di 150.000,00 euro per l’anno 2021 per l’organizzazione del progetto di promozione denominato “Buy Design”.
2. Il contributo di cui al comma 1, è concesso alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa europea in materia di aiuti “de minimis” di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
3. La Giunta regionale, entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce i termini e le modalità operative di erogazione del contributo, le modalità di verifica e rendicontazione dello stesso, nonché le ipotesi di revoca e recupero ai sensi della l.r. 71/2017.
Art. 3
Finanziamento dei progetti sui cammini regionali
1. Ad integrazione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”), la Giunta regionale è autorizzata a erogare ai comuni toscani già individuati e i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili con il decreto dirigenziale 18 maggio 2021, n. 8981, ma che non sono stati finanziati per carenza di risorse, un contributo fino a un massimo di 237.838,71 euro, al fine della completa realizzazione degli interventi di miglioramento della fruibilità dei cammini regionali presenti nei relativi territori.
Art. 4
Norma finanziaria
1. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, è autorizzata la spesa massima di euro 800.000,00 per l’anno 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
2. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, è autorizzata la spesa massima di euro 150.000,00 nell’anno 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI, Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
3. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 3, è autorizzata la spesa di euro 237.838,71, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
4. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi 2 e 3, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021 per competenza e cassa di uguale importo:
Anno 2021
- In diminuzione, Missione 14 Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 (1)

Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 11.

“Industria, PMI, Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 387.838,71;
- In aumento, Missione 14 Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI, Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 150.000,00;
- In aumento, Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 237.838,71.
5. Agli oneri di gestione relativi agli interventi previsti ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, stimati in euro 27.800,00 per l’anno 2021 ed in euro 35.400,00 per l’anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI, Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021 e 2022.
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 11.

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Comma così sostituto con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 10.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.