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Legge regionale 12 novembre 2021, n. 41

Interventi a sostegno dei settori sciistico e del mobile e per il finanziamento di progetti relativi ai cammini regionali.

Bollettino Ufficiale n. 98, parte prima, del 18 novembre 2021





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;


Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);


Visto il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l’articolo 54;


Considerato quanto segue:


1. L'orientamento della Commissione Europea in materia di interventi temporanei a sostegno delle imprese e dei comparti maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria consente di procedere al riconoscimento di aiuti per sostenere le imprese ad affrontare problemi di occupazione e di liquidità;


2. Il settore del “sistema neve” è tra i comparti dell’economia nazionale e regionale che hanno avuto maggiori ricadute negative dall’emergenza epidemiologia da COVID-19, in quanto i mancati ricavi hanno causato minori interventi finalizzati all’adeguamento, ammodernamento, messa in sicurezza degli impianti di risalita da parte delle imprese che gestiscono le stazioni sciistiche;


3. Nel contesto delle politiche regionali di promozione turistica e di sostegno all'occupazione e allo sviluppo economico e sociale della montagna è pertanto necessario prevedere interventi a sostegno degli investimenti straordinari delle stazioni invernali e del sistema sciistico presenti nel territorio regionale, con particolare riferimento alla messa in sicurezza degli impianti di risalita, a parziale compensazione dei mancati ricavi dovuti all’emergenza sanitaria;


4. Al fine di valorizzare e promuovere il settore dell’arredo toscano, è riconosciuto alla società Centro sperimentale del mobile e dell’arredamento (CSM) s.r.l., un contributo straordinario per l’organizzazione del progetto di promozione, denominato “Buy Design”, che si inserisce nell’ambito di una più ampia iniziativa di internazionalizzazione realizzata in collaborazione con l’ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;


5. Tale progetto vede l’adesione delle principali associazioni di categoria regionali, in particolare Confindustria Toscana, Associazione toscana piccole e medie industrie (API) Toscana, Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (CNA) Siena e Confartigianato Siena che collaborano nell’attività di coinvolgimento delle imprese;


6. Il CSM è il soggetto gestore del Distretto tecnologico interni e design, individuato a seguito di procedura ad evidenza pubblica (avviso di cui al decreto dirigenziale 127/2016 e graduatoria approvata con il decreto dirigenziale 8736/2016) e detiene una qualificata e duratura esperienza nella promozione dei settori legno, mobile ed arredamento sui mercati internazionali, e che, pertanto, il progetto e i soggetti coinvolti si configurano di carattere sistemico ed inclusivo rispetto alle imprese dei settori interessati;


7. Ad integrazione dei contributi di cui all’articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”), si rende necessario intervenire con risorse regionali al fine di permettere ad alcuni comuni toscani la completa realizzazione degli interventi di miglioramento della fruibilità dei cammini regionali presenti nei rispettivi territori;


8. Al fine di attivare tempestivamente le misure contenute nella presente legge, è opportuno prevederne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituto con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 10.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.