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Legge regionale 1 ottobre 2021, n. 36

Disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza alla Comunità europea e per la disciplina della fase di autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla l.r. 5/2016 e alla l.r. 20/2006 .

Bollettino Ufficiale n. 88, parte prima, del 6 ottobre 2021

INDICE

PREAMBOLO

chudere cartella CAPO I - Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 2016, n. 5 (Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali)
Art. 1 - Modifiche al preambolo della l.r. 5/2016
Art. 2 - Oggetto. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 5/2016
Art. 3 - Programmazione degli interventi indifferibili ed urgenti relativi agli scarichi. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 5/2016
Art. 4 - Disposizioni per il presidio degli interventi indifferibili ed urgenti concernenti agglomerati interessati da procedure di infrazione. Inserimento dell’articolo 2 bis nella l.r. 5/2016
Art. 5 - Inserimento dell’allegato A nella l.r. 5/2016
Art. 6 - Differimento dei termini di conclusione degli interventi concernenti agglomerati non interessati da procedura di infrazione. Inserimento dell’articolo 2 ter nella l.r. 5/2016
Art. 7 - Potere di vigilanza della Regione. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 5/2016
Art. 8 - Poteri sostitutivi e diritto di rivalsa della Regione. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 5/2016
Art. 9 - Approvazione dei progetti degli interventi. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 5/2016
Art. 10 - Autorizzazioni. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 5/2016
espandere cartella CAPO II - Modifiche alla legge regionale legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)
espandere cartella CAPO III - Norme finanziare e disposizioni finali e transitorie
Allegato A - Interventi indifferibili ed urgenti concernenti agglomerati interessati da procedure di infrazione (articolo 2 bis l.r. 5/2016)

Note del Redattore:

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Vedi allegato in calce a questa legge.

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2. Considerato inserito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 18 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.