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Legge regionale 6 agosto 2021, n. 31

Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023.

Bollettino Ufficiale n. 77, parte prima, del 13 agosto 2021





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella Sito esternolegge 5 maggio 2009, n. 42 );


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019);


Vista la legge regionale 10 dicembre 2019, n. 75 (Norme per incentivare l’introduzione dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche)


Vista la legge regionale 4 agosto 2020, n. 75 (Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020 – 2022);


Vista la legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019 );


Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021);


Considerato quanto segue:


1. In relazione all'aggiornamento del cronoprogramma e delle esigenze connesse alla realizzazione dell’intervento è opportuno procedere ad alcune rimodulazioni di spese previste per finanziare interventi nel settore della mobilità, ripartendo gli importi, non variati, anche sulle annualità 2022 e 2023;


2. È opportuno rimodulare e incrementare il finanziamento previsto dall’articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98 (Legge di stabilità per l'anno 2021), per la realizzazione degli interventi sul sistema viario di Pisa, a seguito dell'aggiornamento del cronoprogramma e delle esigenze connesse alla realizzazione dell’intervento;


3. Sebbene la sentenza della Corte costituzionale n. 31/2021, abbia dichiarato incostituzionali gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 75 (Norme per incentivare l’introduzione dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche), la Regione può comunque continuare a svolgere attività istituzionali di promozione dei prodotti agricoli toscani, attuando tali interventi tramite gli ordinari strumenti della programmazione regionale ed europea. Pertanto la l.r. 75/2019 può essere parzialmente abrogata;


4. È necessario completare il finanziamento degli interventi a favore del sistema neve, di cui al bando “Sistema neve in Toscana 2020”, mirati a sostenere le spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti sciistici, nel contesto delle politiche regionali di promozione turistica di tutela, valorizzazione e ripristino delle risorse paesaggistiche ed ambientali, di sostegno all'occupazione ed allo sviluppo economico e sociale della montagna;


5. È necessario prevedere in favore della Fondazione festival Pucciniano un contributo fino all’importo massimo di euro 660.000,00 per l’anno 2021, in continuità rispetto agli esercizi precedenti, finalizzato al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Fondazione stessa per la costruzione del teatro all'interno del Parco della musica a Torre del Lago Puccini nel Comune di Viareggio;


6. La modifica dell’articolo 3 della l.r. 97/2020 è necessaria per prevedere che l’assegnazione del contributo per le annualità 2022 e 2023 sia disciplinata con delibera di Giunta regionale e quindi non più con specifici accordi, al fine di semplificare l’attività amministrativa;


7. È opportuno finanziare la progettazione di fattibilità tecnica ed economica di interventi sulla strada provinciale (SP) 107 nella Città Metropolitana di Firenze e sulla SP 5 in Provincia di Pistoia;


8. Per disincentivare il passaggio di mezzi pesanti sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno (SGC FI-PI-LI), è necessaria una norma con la quale la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle società di gestione delle autostrade A11 e A12 il contributo massimo di euro 75.000,00 per il 2021 ed euro 200.000,00 per il 2022 a seguito di stipula di specifica convenzione;


9. Per favorirne la ripresa economica ed il rilancio delle attività, è opportuno prevedere interventi straordinari e di emergenza mediante un contributo a fondo perduto agli enti fieristici presenti sul territorio;


10. È necessario assicurare alla Fondazione Alinari per la Fotografia - FAF Toscana, un contributo straordinario pari ad euro 110.000,00 per l’annualità 2022, finalizzato alla prosecuzione delle azioni connesse alla custodia e alla collocazione del Patrimonio Alinari;


11. È necessario attribuire risorse straordinarie al Comune di Pontedera per l'acquisto di un immobile da destinare ad edificio scolastico, ove collocare i locali dell'Istituto comprensivo Curtatone e Montanara, al fine di porre rimedio ad una criticità insanabile legata all'attuale costruzione ospitante l'istituto scolastico;


12. Al fine di favorire la costituzione delle Società della salute, disciplinate dal capo III bis del titolo V della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), anche in coerenza con gli obiettivi già contenuti nella legge regionale 23 marzo 2017, n. 11 (Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005 ), è opportuno prevedere l’erogazione di un contributo di primo avvio per incentivare e sostenere tali organismi che rappresentano una soluzione organizzativa in grado di rafforzare la sanità territoriale e sviluppare in modo efficace l'integrazione del sistema sanitario con quello socio assistenziale, perseguono la salute e il benessere sociale garantendo la presa in carico integrata, e favoriscono la partecipazione dei cittadini;


13. Per sostenere le attività economiche colpite dalla crisi dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è opportuno che i canoni su immobili di proprietà regionale utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, fieristiche e congressuali, siano ridotti, per l’anno 2021, in misura proporzionale alla riduzione degli incassi registrati rispetto al 2019;


14. Al fine di valorizzare la riserva naturale regionale del Sasso di Simone in località Sestino (AR), è opportuno concedere un contributo per interventi di manutenzione straordinaria del percorso di accesso;


15. È opportuno finanziare, anche per gli anni 2021 e 2022, interventi connessi alle attività sui temi dell’educazione alla legalità, dell’impegno sociale, della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica;


16. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, anche in considerazione del periodo di approvazione, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 27 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 13 , comma 1.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 13 , comma 2.

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 12 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 12 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.