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Legge regionale 6 agosto 2021, n. 31

Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023.

Bollettino Ufficiale n. 77, parte prima, del 13 agosto 2021

Art. 19
Copertura finanziaria
1. Dall'attuazione dell’articolo 9 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni si fa fronte mediante le maggiori entrate e le riduzioni di spesa apportate al bilancio di previsione 2021 – 2023 con la legge regionale 6 agosto 2021, n. 32 (Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Prima variazione).

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 27 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 13 , comma 1.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 13 , comma 2.

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 12 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 12 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.