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Legge regionale 6 agosto 2021, n. 31

Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023.

Bollettino Ufficiale n. 77, parte prima, del 13 agosto 2021

Art. 16
Riduzione per l’anno 2021 dei canoni su immobili di proprietà regionale utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, fieristiche e congressuali in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
1. In ragione della perdurante emergenza epidemiologica da COVID-19, i canoni su immobili di proprietà regionale, utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, fieristiche e congressuali, sono ridotti, per l’anno 2021, in misura proporzionale alla riduzione degli incassi registrati rispetto al 2019. Gli importi delle riduzioni sono calcolati con riferimento ad ogni singola mensilità, o a periodi diversi a seconda del periodo di copertura del canone previsto dal contratto. Per gli immobili di proprietà non esclusiva della Regione Toscana, la riduzione del canone è proposta dalla Regione Toscana all’amministrazione della comunione.
2. La percentuale di riduzione dei canoni risultante dal calcolo proporzionale di cui al comma 1, è in ogni caso riportata al decile inferiore e può variare da un minimo del venti per cento ad un massimo del novanta per cento. Nel caso di contratti sottoscritti successivamente al gennaio 2019, per i mesi in cui non è possibile il confronto fra gli incassi, si applica una riduzione forfettaria del venti per cento.
3. La Giunta Regionale, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di patrimonio, è autorizzata a riconoscere la riduzione dei canoni derivante dall’applicazione del comma 1, su istanza della controparte e secondo modalità operative individuate con apposita deliberazione. Se i canoni sono già stati pagati, è autorizzata la compensazione delle somme versate in eccesso con i canoni ancora da corrispondere.
4. Le minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 1, 2 e 3, sono stimate nell’importo di euro 310.000,00 per l’anno 2021 e sono imputate agli stanziamenti del Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 27 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 13 , comma 1.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 13 , comma 2.

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 12 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 12 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.