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Legge regionale 6 agosto 2021, n. 31

Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023.

Bollettino Ufficiale n. 77, parte prima, del 13 agosto 2021

Art. 15
Contributo di primo avvio alle società della salute
1. Al fine di sostenere le società della salute di nuova istituzione, costituite tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre 2021, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 100.000,00 per l’anno 2021, da destinare a contributi di primo avvio.
2. Le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi sono disciplinate con apposita deliberazione della Giunta regionale.
3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per l’anno 2021 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 27 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 13 , comma 1.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 13 , comma 2.

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 12 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 12 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.