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Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55

Legge di stabilità per l'anno 2022.

Bollettino Ufficiale n. 110, parte prima, del 30 dicembre 2021

CAPO I
Disposizioni in materia di entrata
Art. 1
Disposizioni in materia di agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1. Per gli anni d'imposta 2022, 2023 e 2024, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è azzerata per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), Sito esternodel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che nel 2022 si costituiscono in aree di crisi complesse e non complesse.
2. Ai soggetti indicati al comma 1, che nell'anno 2022 si insediano in aree di crisi complesse e non complesse per gli anni d'imposta 2022, 2023 e 2024, l'aliquota IRAP è azzerata sul valore della produzione netta prodotta nello stabilimento, cantiere, ufficio o base fissa insediata in aree di crisi complesse e non complesse. Si considera prodotto nel cantiere, ufficio o base fissa insediata nell'area di crisi complessa e non complessa il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato e addetto con continuità, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, nello stabilimento, cantiere, ufficio o base fissa insediata. Sono compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione.
3. L'agevolazione prevista dai commi 1 e 2 si applica alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”.
4. Le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 sono stimate in euro 800.000,00 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione 2022 – 2024.
Art. 1 bis
Variazioni dell'aliquota dell’addizionale regionale IRPEF. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 77/2012 (3)

Articolo inserito con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 1.

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), è sostituita dalla seguente:
“c) di 0,45 punti percentuali per redditi oltre euro 28.000,00 fino a euro 50.000,00;”.
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 77/2012 è sostituita dalla seguente:
“d) di 0,50 punti percentuali per i redditi oltre euro 50.000,00;”.
3. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 77/2012 è abrogata.
4. Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stimate in euro 450.740,00 annui a decorrere dall’anno 2022 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2022 – 2024 e successivi.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Dopo l'Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 1 gennaio 2022, n. 1, parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Dopo l'Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 2 marzo 2022, n. 14, parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 17 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.