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Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55

Legge di stabilità per l'anno 2022.

Bollettino Ufficiale n. 110, parte prima, del 30 dicembre 2021

Art. 8
Modifiche al preambolo della l.r. 41/2018
1. Dopo il punto 11 del preambolo della l.r. 41/2018 è inserito il seguente:
11 bis. Con riferimento alle aree di cui ai punti precedenti, fermo restando il rispetto della normativa nazionale in materia di tutela dei corsi d’acqua, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche), e nel rispetto della ratio sopra richiamata, è altresì necessario chiarire che sono consentiti interventi di completamento e adeguamento delle infrastrutture a sviluppo lineare finalizzati, da un lato alla messa in sicurezza delle medesime ai sensi della normativa tecnica di riferimento, e dall’altro al completamento di infrastrutture, a sviluppo lineare, già esistenti, inserite in atti di programmazione statali o regionali, il cui tracciato complessivo interferisca in parte con le aree di cui all’articolo 3; tali interventi sono ammissibili, se idraulicamente migliori rispetto alle possibili soluzioni alternative sostenibili in termini di costi e benefici, qualora siano garantite le condizioni di compatibilità idraulica richiamate dall’articolo 3, comma 5, della presente legge, con specifico riferimento agli interventi di cui al medesimo articolo 5, comma 3, lettera b), a maggior garanzia della prevenzione di danni e rischi all’incolumità delle persone e del non ostacolo al deflusso delle acque, nel rispetto delle condizioni per la gestione del rischio idraulico rispetto ad uno scenario per alluvioni poco frequenti.
”.

Note del Redattore:

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Dopo l'Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 1 gennaio 2022, n. 1, parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 16 .

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Dopo l'Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 2 marzo 2022, n. 14, parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 17 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.