Menù di navigazione

Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55

Legge di stabilità per l'anno 2022.

Bollettino Ufficiale n. 110, parte prima, del 30 dicembre 2021

Art. 1 bis
Variazioni dell'aliquota dell’addizionale regionale IRPEF. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 77/2012 (3)

Articolo inserito con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 1.

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), è sostituita dalla seguente:
“c) di 0,45 punti percentuali per redditi oltre euro 28.000,00 fino a euro 50.000,00;”.
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 77/2012 è sostituita dalla seguente:
“d) di 0,50 punti percentuali per i redditi oltre euro 50.000,00;”.
3. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 77/2012 è abrogata.
4. Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stimate in euro 450.740,00 annui a decorrere dall’anno 2022 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2022 – 2024 e successivi.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Dopo l'Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 1 gennaio 2022, n. 1, parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Dopo l'Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 2 marzo 2022, n. 14, parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 17 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.