Menù di navigazione

Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55

Legge di stabilità per l'anno 2022.

Bollettino Ufficiale n. 110, parte prima, del 30 dicembre 2021

CAPO III
Art. 21
Copertura finanziaria
1. Dall'attuazione degli articoli 7 e 8 (4)

Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 17.

non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2022-2024, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa di cui alla legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 (Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024).
Art. 22
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Dopo l'Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 1 gennaio 2022, n. 1, parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Dopo l'Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 2 marzo 2022, n. 14, parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 17 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.