Menù di navigazione

Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55

Legge di stabilità per l'anno 2022.

Bollettino Ufficiale n. 110, parte prima, del 30 dicembre 2021

Art. 7
Tutela dei corsi d’acqua. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 41/2018
1. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione Sito esternodel decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”. Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014 ), è sostituito dal seguente:
4. Nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua del reticolo idrografico di cui all’
articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012
nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento nonché delle condizioni di cui al comma 5, sulle infrastrutture a sviluppo lineare esistenti e loro pertinenze, sui parcheggi pubblici e privati, legittimamente realizzati sotto il profilo edilizio e con
autorizzazione idraulica, oppure senza autorizzazione idraulica in quanto non richiesta dalla normativa vigente al momento della realizzazione dell'intervento, sono consentiti:
a) interventi di adeguamento e ampliamento per la messa in sicurezza delle infrastrutture ai sensi della normativa tecnica di riferimento;
b) realizzazione di interventi di completamento di infrastrutture lineari già esistenti definite in atti di programmazione statali o regionali, a condizione che gli interventi siano stati valutati sia in termini di gestione del rischio alluvioni, sia in termini di costi e benefici di natura economica, sociale ed ambientale. Gli interventi devono altresì garantire la gestione del rischio alluvioni per lo scenario per alluvioni poco frequenti.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Dopo l'Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 1 gennaio 2022, n. 1, parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Dopo l'Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 2 marzo 2022, n. 14, parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 17 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.