Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55
Legge di stabilità per l'anno 2022.
Bollettino Ufficiale n. 110, parte prima, del 30 dicembre 2021
Art. 3
Interventi sul porto di Livorno. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 86/2014
1. Al comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 86/2014 le parole: “
dal 2022 al 2041
” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2023 al 2042
”.2. Il comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
“
3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2023 e 2024.
”.3. Al comma 4 dell’articolo 34 della l.r. 86/2014 le parole: “
dall'anno 2023 e fino al 2041
” sono sostituite dalle seguenti: “dall'anno 2025 e fino al 2042
”.Note del Redattore:
Dopo l'Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 1 gennaio 2022, n. 1, parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 16 .
Dopo l'Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 2 marzo 2022, n. 14, parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 15 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.