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Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55

Legge di stabilità per l'anno 2022.

Bollettino Ufficiale n. 110, parte prima, del 30 dicembre 2021

Art. 19
Disposizioni particolari per il completamento degli interventi di adeguamento e delocalizzazione del depuratore di Livorno di cui all'accordo di programma ai sensi della delibera della Giunta regionale 23 dicembre 2019, n. 1626. Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 36/2021
1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 36/2021 è inserito il seguente:
Art. 12 bis - Disposizioni particolari per il completamento degli interventi di adeguamento e delocalizzazione del depuratore di Livorno
1. Per le opere di adeguamento e delocalizzazione del depuratore di Livorno, denominato "Rivellino" di cui all'Accordo di Programma stipulato in data 23 Dicembre 2019 e approvato con delibera di Giunta regionale 23 dicembre 2019, n. 1626, di seguito AdP, laddove il gestore del servizio idrico integrato non sia in grado di rispettare i termini di conclusione dei lavori previsti nell'accordo stesso, in ragione di obiettive e comprovate difficoltà connesse ad eventi
sopravvenuti non imputabili al gestore medesimo, sulla base di una specifica istruttoria compiuta da AIT, il Collegio di Vigilanza dell'Accordo recepisce una proposta di rimodulazione degli interventi formulata dalla stessa Autorità. La rimodulazione del cronoprogramma è inserita nell'AdP, mediante stipula e approvazione di apposito atto di aggiornamento, e indica il termine
ultimo per il completamento degli interventi che non deve compromettere il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore.
2. Entro trenta giorni dall’approvazione dell’aggiornamento dell’AdP:
a) AIT provvede ad inserire i nuovi termini di conclusione degli interventi nella programmazione
temporale contenuta nel piano d’ambito;
b) il gestore presenta apposita istanza per l’aggiornamento dell’autorizzazione provvisoria ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 124, comma 6, del d.lgs. 152/2006
.
3. La struttura regionale competente provvede ad aggiornare il titolo provvisorio rilasciato per lo
scarico dell'impianto di Rivellino, nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale di cui al regolamento emanato con
Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59
(Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'
Sito esternoarticolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5
, convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35
), in deroga a quanto previsto all'articolo 3, comma 6, del medesimo regolamento. L'aggiornamento è assentito per il tempo strettamente necessario alla realizzazione degli interventi, e comunque non oltre il termine indicato nel nuovo cronoprogramma.
4. Alle procedure di aggiornamento dell'autorizzazione provvisoria di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 2 a 4 quater,
della legge regionale 27 gennaio 2016 n. 5
(Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali).
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Dopo l'Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 1 gennaio 2022, n. 1, parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Dopo l'Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 2 marzo 2022, n. 14, parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 17 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.