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Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55

Legge di stabilità per l'anno 2022.

Bollettino Ufficiale n. 110, parte prima, del 30 dicembre 2021

Art. 18
Modifiche al preambolo della l.r. 36/2021
1. Dopo il considerato 20 del preambolo della legge regionale 1° ottobre 2021, n. 36 (Disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità europea e per la disciplina della fase di autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla l.r. 5/2016 e alla l.r. 20/2006 ) è inserito il seguente:
20 bis. Gli interventi per l'adeguamento e la delocalizzazione del depuratore di Livorno, denominato "Rivellino", oggetto dell'Accordo di programma, stipulato ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 101, comma 10 del d.lgs. 152/2006
e approvato con delibera di Giunta regionale n. 1626 del 23 dicembre 2019, non sono inquadrabili nelle casistiche di cui alla
l.r. 5/2015
e di cui all'
articolo 26 della l.r. 20/2006
, pur se rispondenti agli obiettivi della Direttiva Comunitaria n. 91/271/CEE. Si rende pertanto necessario l'introduzione di specifiche disposizioni che garantiscano:
a) modalità di rilascio e aggiornamento del titolo provvisorio ai sensi all'
Sito esternoarticolo 124, comma 6, del d.lgs 152/2006
analoghe a quelle – cautelative dello stato di qualità del corpo recettore, della salute pubblica e dell'ambiente – previste per gli interventi ricadenti nell'ambito di applicazione della
l.r. 5/2016
;
b) la prosecuzione, in via transitoria, del servizio pubblico di depurazione, scongiurando possibili situazioni di emergenza igienico-sanitaria derivanti dall'interruzione dello stesso.
”.

Note del Redattore:

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Dopo l'Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 1 gennaio 2022, n. 1, parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 16 .

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Dopo l'Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 2 marzo 2022, n. 14, parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 17 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.