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Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55

Legge di stabilità per l'anno 2022.

Bollettino Ufficiale n. 110, parte prima, del 30 dicembre 2021

Art. 14
Finanziamento misure di cui all'articolo 72 del CCNL Funzioni Locali 2016/2018. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 79/2019
1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020) le parole: “
2020, 2021 e 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
dal 2020 al 2024
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 79/2019 è sostituito dal seguente:
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 e 2021.
”.
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 79/2019 è aggiunto il seguente:
3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2022 – 2024.
”.

Note del Redattore:

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Dopo l'Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 1 gennaio 2022, n. 1, parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 16 .

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Dopo l'Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 2 marzo 2022, n. 14, parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 17 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.