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Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022.

Bollettino Ufficiale n. 110, parte prima, del 30 dicembre 2021

Art. 16
Contributo a favore della Provincia di Siena
1. Per attivare la realizzazione, nel territorio della Provincia di Siena, di interventi di recupero, costruzione e ristrutturazione di edifici e di nuove palestre scolastiche, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Provincia di Siena un contributo straordinario una tantum fino all'importo massimo di euro 2.500.000,00 per il biennio 2023 – 2024.(12)

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022,n, 40, art.29, comma 1.

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo di programma da sottoscrivere con i soggetti coinvolti a vario titolo nella realizzazione delle progettualità di cui al comma 1.
3. All'onere della spesa di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 1.500.000,00 per l’anno 2023 e di euro 1.000.000,00 per l’anno 2024, (13)

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022,n, 40, art.29, comma 2.

si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 03 “Edilizia scolastica (solo per le Regioni)”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2023 e 2024.(13)

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022,n, 40, art.29, comma 2.


Note del Redattore:

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Numero prima corretto con avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 1 gennaio 2022, n. 1, poi così sostituito con l.r. 28 marzo 2022, n. 9 , art. 13.

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Nota soppressa.

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Rubrica prima sostituita con l.r. 28 marzo 2022, n. 9 , art. 5 ; poi così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 9 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 9 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.27 , comma 1.

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.27 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.29 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.29 , comma 2.

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022,n, 40 , art.31.

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Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 14 , comma 1.

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Comma prima inserito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 14 , comma 2; poi abrogato con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 24 .

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Comma prima inserito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 14 , comma 3; poi abrogato con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 24 .

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Comma sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 14 , comma 4.

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Comma prima inserito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 14 , comma 5; poi abrogato con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 24 .

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Parola prima sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 13 ; poi così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 14 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 15 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 16 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 16 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 25 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 27 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.