Menù di navigazione

Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 53

Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 108, parte prima, del 29 dicembre 2021



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere e) e q), dello Statuto;


Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106);


Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


Vista la legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 (Norme per la cooperazione sociale in Toscana);


Vista la legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano);


Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020 (Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore);


Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 ottobre 2021, n. 561;


Visto il parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali del 16 dicembre 2021, con il quale si esprime parere favorevole a condizione che sia riconosciuto alle province un ruolo nella tenuta del Registro unico nazionale del Terzo settore;


Considerato quanto segue:


1. L’articolo 45 della l.r. 117/2017, c.d. “Codice del Terzo settore”, ha previsto l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna regione e provincia autonoma;


2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Codice del Terzo settore, sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva e principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel RUNTS;


3. L’iscrizione degli enti, di cui al sopracitato articolo 4, comma 1, nel RUNTS, pertanto, ha effetto costitutivo per l’acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice del Terzo settore e dalle vigenti disposizioni in favore degli enti;


4. Secondo le disposizioni del Codice del Terzo settore, la Regione è tenuta:


a) all’individuazione della struttura competente a gestire il RUNTS su base territoriale e con modalità informatiche denominata “Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore”;


b) a disciplinare i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione degli enti del Terzo settore, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro sul funzionamento del Registro, ed entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica a rendere operativo il Registro.


5. Il 15 settembre 2020 è stato emanato il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha disciplinato le procedure di iscrizione degli enti nel RUNTS, le modalità di deposito degli atti nel registro, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro stesso;


6. La Regione Toscana, nel disciplinare l’esercizio delle funzioni amministrative afferenti al RUNTS, intende dare continuità al ruolo dei comuni capoluogo e della Città metropolitana, in ragione del rispetto del principio di sussidiarietà, ritenendo il livello comunale il più idoneo a rispondere alle istanze degli enti del Terzo settore, vista la lunga esperienza gestionale svolta, sulla base della legislazione regionale, fin dal 1993;


7. In Toscana, infatti, i Comuni capoluogo di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pistoia, Prato, Siena, Pisa e la Città Metropolitana di Firenze gestiscono il Registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato), il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all' articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n.72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati”) e il Registro regionale delle cooperative sociali, ai sensi della l.r. 58/2018.


8. Fermo restando l’esclusiva titolarità della funzione provvedimentale in capo all’Ufficio regionale in ossequio alle previsioni del Codice del Terzo settore e del relativo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, si conferma la collaborazione con i comuni e la città metropolitana suddetti, avvalendosene nella gestione delle procedure, anche telematiche, del registro regionale, a tal fine individuando specifici compiti loro spettanti;


9. L’articolo 54 del Codice del Terzo settore prevede la trasmigrazione dei registri esistenti, cioè dei dati degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale al RUNTS e che questa funzione impegnerà i comuni nella fase di primo avvio del funzionamento del registro;

10. Con il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 ottobre 2021, n. 561 è stata individuata come data di avvio del RUNTS il 23 novembre 2021 e l’inizio del trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale delle regioni e provincie autonome;


11. Si richiama quanto previsto dall'articolo 21 della l.r 65/2020, in ordine alle abrogazioni delle leggi regionali previste, a decorrere dalla data di operatività del RUNTS individuata nel 23 novembre dal sopracitato decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 ottobre 2021, n. 561;


12. Dalla previsione delle funzioni amministrative in materia di RUNTS in Toscana deriva la necessità di abrogare la lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 22/2015, che risulta superata dalle presenti disposizioni;


13. Ritenuto di non accogliere il parere del Consiglio delle autonomie locali in quanto le province attualmente non gestiscono la tenuta dei registri regionali, alla luce della normativa statale e regionale di riferimento; ciò costituisce motivo ostativo alla possibilità di coinvolgerle nei procedimenti amministrativi preordinati alla gestione del RUNTS;


Approva la presente legge


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

1.Vedi Avviso di Rettifica in Sito esternoB.U. del 14 gennaio 2022, n. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.