Menù di navigazione

Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 52

Disposizioni in materia di tagli colturali. Modifiche alla l.r. 39/2000 .

Bollettino Ufficiale n. 108, parte prima, del 29 dicembre 2021

Art. 1
Taglio colturale. Modifiche all’articolo 47 bis della l.r. 39/2000
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 47 bis della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), è aggiunto il seguente:
4 bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche agli interventi da eseguirsi nelle aree vincolate per il loro particolare valore paesaggistico ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 136 del d.lgs. 42/2004
, con la sola eccezione di quelle in cui la dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardi in modo esclusivo i boschi.
”.(1)

La Corte costituzionale con sentenza n. 239 del 9 novembre 2022 si è espressa dichiarando l’illegittimità dell’art. 1 della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2021, n. 52 e ha dichiarato inammissibili e non fondate le altre questioni sollevate nei confronti dello stesso articolo.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 239 del 9 novembre 2022 si è espressa dichiarando l’illegittimità dell’art. 1 della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2021, n. 52 e ha dichiarato inammissibili e non fondate le altre questioni sollevate nei confronti dello stesso articolo.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.