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Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016. (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 1 gennaio 2022, n. 1.

Bollettino Ufficiale n. 107, parte prima, del 28 dicembre 2021



PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;


Visto il decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);


Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative);


Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016);


Vista la legge regionale 5 agosto 2016, n. 55 (Riapertura termini per la regolarizzazione agevolata dell’imposta regionale sulle concessioni sui beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato. Modifiche alla l.r. 81/2015);


Vista la legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015);


Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico);


Vista la legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 74 (Legge di stabilità per l'anno 2019);


Vista la legge regionale 27 luglio 2020, n. 73 (Disposizioni in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di geotermia);


Vista la legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della L.R. 6.8.2001, n. 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2018, n. 42/R (Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80);


Considerato quanto segue:


1. Si rende necessario definire un percorso volto alla gestione tecnico-amministrativa delle occupazioni in essere da parte dei gestori del servizio idrico integrato, nonché i criteri e le modalità di pagamento degli indennizzi e delle occupazioni del demanio idrico pregresse a far data dalla loro esigibilità individuata nell’anno 2014;


2. In attuazione di quanto disposto dalla l.r. 73/2020 si rende necessario definire i criteri per la quantificazione dell’importo dovuto da ciascun gestore, come definito in relazione alle varie tipologie di occupazione e riportato nelle tabelle di cui allegato A della presente legge;


3. È necessario individuare il termine del 31 dicembre 2021 per la sottoscrizione degli accordi volti alla semplificazione della procedura di rilascio delle concessioni per l’occupazione del demanio idrico;


4. Si rende altresì necessario individuare, nel contenuto degli accordi, la disciplina dei procedimenti amministrativi correlati alle interferenze tra le reti e gli impianti gestiti dai gestori del servizio idrico integrato e il demanio idrico;


5. La sottoscrizione degli accordi comporta per entrambe le parti significativi vantaggi in termini di benefici, efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, oltre che di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze tra le reti tecnologiche e gli impianti e il demanio idrico;


6. L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1 della l.r. 2/1971, è dovuta a decorrere dall'annualità di rilascio della concessione;


7. Si rende necessario contenere il livello complessivo della pressione tributaria, anche in considerazione della natura del servizio offerto dai gestori del servizio idrico integrato e, pertanto, applicare le sanzioni amministrative in forma ridotta;


8. A seguito dell’elevato numero di occupazioni senza titolo emerse con il passaggio della competenza della gestione amministrativa delle aree del demanio idrico dalle province alla Regione è necessario introdurre una proroga al 31 dicembre 2022 per il rilascio, da parte degli uffici regionali, della concessione ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 77/2016, al fine di portare a termine le verifiche avviate sulle occupazioni in questione;


9. È necessario procedere ad una rapida attivazione degli interventi previsti nella presente legge mediante la stipula degli accordi previsti entro il 31 dicembre 2021 e, pertanto, si rende necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 1 gennaio 2022, n. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.