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Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016. (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 1 gennaio 2022, n. 1.

Bollettino Ufficiale n. 107, parte prima, del 28 dicembre 2021

Art. 1
Oggetto
1. La presente legge definisce i criteri per la determinazione delle somme dovute dai gestori del servizio idrico integrato per la regolarizzazione dei pagamenti pregressi per le occupazioni del demanio idrico relative alle fattispecie di cui all’articolo 2 e definisce il contenuto degli accordi finalizzati alla definizione delle occupazioni del demanio idrico relative alle opere di ciascun gestore.
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Art. 2
Accordi
1. I soggetti gestori del servizio idrico integrato possono sottoscrivere, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021, specifici accordi con la competente direzione regionale volti alla regolarizzazione degli importi dovuti per l’occupazione pregressa del demanio idrico a decorrere dall’annualità 2014, alla semplificazione della procedura di rilascio delle relative concessioni e all’individuazione delle modalità di comunicazione delle variazioni delle reti tecnologiche e degli impianti presenti sul territorio di riferimento di ciascun gestore del servizio idrico integrato.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di una somma omnicomprensiva, definita nelle tabelle di cui all’allegato A, per la regolarizzazione dei pagamenti pregressi delle tipologie di occupazioni di cui all’articolo 3, determinata per ciascun gestore sulla base dei criteri di cui alla presente legge.
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Art. 3
Criteri di determinazione delle somme dovute per l’occupazione delle aree demaniali
1. Le somme di cui all’articolo 2, comma 2, sono definite, per ciascun gestore, nelle tabelle di cui all’allegato A della presente legge con riferimento alle seguenti tipologie di occupazione e ai criteri di seguito descritti:
a) occupazioni del demanio regolarmente concessionate (tipologia A). Il calcolo delle somme dovute è commisurato, a decorrere dall’annualità 2016, alla differenza tra l’importo dovuto e l’importo pagato, determinato ai sensi della normativa vigente e definito nella tabella A di cui all’allegato A della presente legge;
b) occupazioni del demanio rientranti nelle fattispecie di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico), (tipologia B). Il calcolo delle somme è commisurato alla differenza tra l’importo dovuto e l’importo pagato determinato ai sensi della normativa vigente come definito nella tabella B di cui all’allegato A della presente legge;
c) occupazioni del demanio senza titolo (tipologia C) di cui all’allegato 2 della deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2019, n. 428 (Accordo di Programma per l'attuazione di un programma di interventi relativi al Settore fognatura e depurazione del servizio idrico integrato attuativo delle disposizioni di cui all'art. 26 della L.R.20/2006 e all'art. 19 ter del Regolamento Regionale n. 46/2008), afferenti alla tipologia “scarichi acque reflue”, non ricomprese nelle tipologie di cui alle lettere a) e b). Il calcolo delle somme è commisurato al valore dei canoni arretrati calcolati per le annualità dal 2014 al 2021, determinati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2017, n. 888, cui si sommano le sanzioni di cui all’articolo 40 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni), ridotte ad un terzo ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e determinate a partire dal 1° gennaio 2016. Le somme e le maggiorazioni di cui alla presente lettera non sono gravate da interessi. All’indennizzo non si applica il pagamento dell’imposta di cui alla legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione). La somma è definita nella tabella C di cui all’allegato A della presente legge.
2. Ai fini della definizione delle somme di cui all’allegato A, tabella B:
a) in deroga all’articolo 1, comma 6, della l.r. 77/2016, il canone di riferimento per l’annualità 2016 è commisurato al canone minimo stabilito per ciascun utilizzo del demanio e delle relative aree ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.p.g.r. 60/R/2016;
b) la maggiorazione del 20 per cento è commisurata all’indennizzo dovuto ai sensi dell’articolo 1, comma 10 della l.r. 77/2016.
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Art. 4
Contenuto degli accordi
1. Gli accordi definiscono la regolarizzazione degli importi dovuti per l’occupazione pregressa del demanio idrico a decorrere dall’annualità 2014, le modalità di rilascio delle relative concessioni, e le modalità di comunicazione delle variazioni delle reti tecnologiche e degli impianti presenti sul territorio.
2. La somma di cui all’articolo 2, comma 2, è corrisposta in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o, in alternativa, gli accordi definiscono le modalità di rateizzazione della stessa. La rateizzazione non può essere superiore a cinque annualità e ciascuna rata, maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale ai sensi di quanto previsto nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della L.R. 6.8.2001, n. 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”), deve essere pagata entro il 31 dicembre di ciascun anno. In caso di rateizzazione dell’importo, la prima annualità è dovuta entro il 31 dicembre 2021.
3. Il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge e dall’accordo stipulato o il mancato pagamento, anche di una sola annualità, della somma di cui al comma 2, nei termini definiti nell’accordo, comporta la decadenza dell’accordo medesimo stipulato ai sensi del comma 1.
4. Le concessioni sono rilasciate con procedura semplificata mediante la presentazione di una relazione asseverata da un professionista abilitato sulla compatibilità idraulica di cui all’articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2018, n. 42/R (Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80), relativa a ciascuna interferenza fra le reti, il reticolo idrografico regionale e le occupazioni del demanio. A tal fine i soggetti gestori provvedono entro il 31 ottobre 2022 alla trasmissione della documentazione di cui al presente comma.
5. Qualora il gestore non presenti la relazione asseverata di cui al comma 4, il rilascio della concessione è effettuato ai sensi dell’articolo 13 del d.p.g.r. 60/R/2016 senza beneficiare della procedura semplificata di cui alla presente legge.
6. I gestori si impegnano a comunicare alla direzione regionale competente i dati georeferenziati in formato vettoriale delle ulteriori tipologie di occupazioni del demanio idrico, secondo le modalità definite negli accordi.
7. Alle occupazioni del demanio idrico senza titolo eventualmente accertate su segnalazione del gestore, successivamente alla stipula degli accordi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 10, della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016).
8. Le concessioni di cui alla presente legge sono rilasciate entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 4 con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
9. L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), è dovuta a decorrere dall'annualità di rilascio della concessione.
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Art. 5
Approvazione schema di accordi
1. Gli accordi di cui all’articolo 2 sono redatti secondo il modello, allegato B della presente legge.
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Art. 6
Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 77/2016
1. Al comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 la parola: “
2021
” è sostituita dalla seguente: “
2022
”.
2. Nell’alinea del comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016, le parole: “
Per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021
” sono sostituite dalle seguenti: “
Per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022
”.
3. Alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 1 della l.r. 77/2016, dopo la parola: “
2021
” è aggiunta la seguente: “
, 2022
”.
4. Al comma 7 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 la parola: “
2021
” è sostituita dalla seguente: “
2022
”.
5. Al comma 13 dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 le parole: “
Per gli anni 2016 e 2020
” sono sostituite dalle seguenti: “
Per gli anni 2016 e 2021
”, le parole:
“versata, entro il 31 dicembre 2021
” sono sostituite dalle seguenti: “
versata entro il 31 dicembre 2022
” e le parole: “
ai sensi del comma 6 per gli anni 2016, 2017 e 2018, 2019, 2020 e 2021
” sono sostituite dalle seguenti: “
ai sensi del comma 6 per gli anni 2016, 2017 e 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022
”.
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Art. 7
Rinuncia all’adeguamento al tasso di inflazione
1. Per l’annualità 2021, al canone di concessione di beni del demanio idrico e delle relative aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) e al canone di concessione di derivazione di acque pubbliche di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della medesima l.r. 80/2015, non è applicato l’aggiornamento determinato sulla base del tasso di inflazione programmato.
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Art. 8
Norma finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
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Art. 9
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 1 gennaio 2022, n. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.