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Legge regionale 1 dicembre 2021, n. 47

Misure di semplificazione in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale e adeguamento ai rilievi di costituzionalità. Modifiche alla l.r. 65/2014 e alla l.r. 31/2020 .

Bollettino Ufficiale n. 102, parte prima, del 3 dicembre 2021





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visti l’articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z), e l’articolo 69 dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale);


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Visto il Sito esternodecreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 11 settembre 2020, n. 120 ;


Visto il Sito esternodecreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 29 luglio 2021, n. 108 ;


Vista la legge regionale 22 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell’enoturismo in Toscana);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione Sito esternodel decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”. Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014 );


Vista la legge regionale 22 novembre 2019, n. 69 (Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alla l.r. 65/2014 , alla l.r. 64/2009 , alla l.r. 5/2010 e alla l.r. 35/2015 );


Vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19);


Vista la legge regionale 6 agosto 2020, n. 80 (Disposizioni in materia di ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003 );


Vista la sentenza della Corte Costituzionale 13 gennaio 2021, n. 2;


Considerato quanto segue:


1. È necessario inserire nella l.r. 65/2014 uno specifico rinvio alla l.r. 30/2003 che disciplina le modalità di svolgimento dell’attività di ospitalità in spazi aperti da parte degli imprenditori agricoli;


2. È necessario inserire correttivi alle disposizioni della l.r. 65/2014 per favorire gli interventi di rigenerazione urbana;


3. A seguito delle modifiche introdotte all’Sito esternoarticolo 5, comma 5, della l. 84/1994 , dall’Sito esternoarticolo 48 del d.l. 76/2020 convertito dalla Sito esternol. 120/2020 , è necessario modificare l’articolo 44 ter della l.r. 65/2014 , relativo agli adeguamenti tecnico funzionali dei porti di interesse statale;


4. L’Sito esternoarticolo 10 del d.l. 76/2020 , convertito dalla Sito esternol. 120/2020 , ha inserito importanti modifiche al Sito esternod.p.r. 380/2001 , oggetto anche di chiarimenti interpretativi con la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti insieme al Ministero per la pubblica amministrazione;


5. Le disposizioni contenute nel Sito esternod.p.r. 380/2001 costituiscono principi nella materia edilizia a cui il legislatore regionale è tenuto ad adeguarsi;


6. La l.r. 65/2014 contiene disposizioni in materia edilizia che è necessario adeguare alle disposizioni di principio inserite nel Sito esternod.p.r. 380/2001 dal Sito esternod.l. 76/2020 convertito dalla Sito esternol. 120/2020 . Conseguentemente si procede a:


a) recepire, in relazione ai poteri di deroga al piano strutturale e al piano operativo, quanto previsto all’Sito esternoarticolo 14 del d.p.r. 380/2001 come innovato dal Sito esternod.l. 76/2020 , ferma restando l’attuale impostazione dell’articolo 97 della l.r. 65/2014 che distingue tra deroghe al piano strutturale e deroghe al piano operativo;


b) intervenire sulle categorie funzionali e sui mutamenti delle destinazioni d’uso in adeguamento all’Sito esternoarticolo 23-ter, comma 2, del d.p.r. 380/2001 ;


c) adeguare alla nuova riscrittura della lettera e.5) del Sito esternocomma 1 dell’articolo 3 del d.p.r. 380/2001 , la definizione degli interventi di nuova costruzione, escludendo da tale nozione alcune tipologie;


d) ampliare la definizione di ristrutturazione edilizia in recepimento delle novità introdotte dalla Sito esternolettera d) del comma 1 dell’articolo 3 del d.p.r. 380/2001 come modificato dal Sito esternod.l. 76/2020 convertito dalla Sito esternol. 120/2020 , nonché ridefinire la nozione della sostituzione edilizia che si delinea come categoria di intervento residuale in cui confluiscono tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella ristrutturazione edilizia;


e) ampliare il concetto di “tolleranza costruttiva” ai sensi dell’articolo 34-bis inserito nel Sito esternod.p.r. 380/2001 dal Sito esternod.l. 76/2020 convertito dalla Sito esternol. 120/2020 , disciplinando le modalità procedurali di riconoscimento e segnalazione di tali tolleranze da parte del tecnico abilitato e chiarire il campo di applicazione di tale concetto.


7. È opportuno intervenire anche nell’ambito della verifica di legittimità dello stato di fatto degli immobili soggetti a demolizione e ricostruzione, prevedendo che questa sia effettuata in riferimento al volume totale o alla superficie totale ed ai relativi parametri urbanistici ed edilizi da utilizzare per il calcolo della nuova edificazione ammissibile, escludendo tale disposizione per gli immobili soggetti ai vincoli previsti dal Codice e qualora l’edificio sia interessato da interventi realizzati in assenza del legittimo titolo abilitativo, in totale difformità dello stesso ovvero con variazioni essenziali;


8. In considerazione delle diverse discipline regionali oggi vigenti, con riferimento alla determinazione di quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato ai sensi dell’Sito esternoarticolo 32 del d.p.r. 380/2001 , appare ragionevole innalzare alcuni dei parametri previsti all’articolo 197 della l.r. 65/2014 ;


9. La sentenza della Corte Costituzionale 13 gennaio 2021, n. 2 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della l.r. 65/2014 , inserite dalla l.r. 69/2019 ;


10. Risulta, pertanto, necessario adeguare alcune disposizioni della l.r. 65/2014 alla pronuncia della Corte costituzionale 2/2021; in particolare, in conformità a quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 23 del d.p.r. 380/2001 si stabilisce che, nel caso di interventi assoggettati a permesso di costruire per i quali la legislazione vigente consente la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa, il termine per la presentazione della segnalazione sia antecedente di almeno trenta giorni dall’effettivo inizio dei lavori;


11. Risulta opportuno modificare gli articoli 142 e 168 della l.r. 65/2014 in adeguamento alle modifiche relative alla disciplina del silenzio assenso introdotte con Sito esternod.l. 77/2021 convertito dalla Sito esternol. 108/2021 ;


12. È necessario prevedere una norma transitoria che chiarisca che le modifiche introdotte dalla presente legge alle categorie e tipologie di intervento edilizio previste dagli articoli 134, 135 e 136 della l.r. 65/2014 non incidono sulla disciplina sostanziale degli interventi urbanistico-edilizi contenuta negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e rilevano solo ai fini dell’individuazione del regime amministrativo necessario per la realizzazione degli interventi medesimi e dei provvedimenti sanzionatori;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.