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Legge regionale 1 dicembre 2021, n. 47

Misure di semplificazione in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale e adeguamento ai rilievi di costituzionalità. Modifiche alla l.r. 65/2014 e alla l.r. 31/2020 .

Bollettino Ufficiale n. 102, parte prima, del 3 dicembre 2021

Art. 16
Deroghe al d.m. 1444/1968. Modifiche all’articolo 140 della l.r. 65/2014
1. Il comma 1 dell’articolo 140 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
1. Negli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia di cui all’articolo 134, comma 1, lettere h) ed l), relativi ad edifici che presentano legittimamente una distanza inferiore a 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle
distanze minime tra gli edifici e dai confini, l’edificio ricostruito può mantenere una distanza inferiore a 10 metri, purché non inferiore a quella preesistente. Alle medesime condizioni, eventuali incentivi volumetrici previsti dalla normativa vigente o dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica aventi espressamente natura premiale per interventi di riqualificazione possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti.
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 140 della l.r. 65/2014 , è inserito il seguente:
1 bis. Nelle zone omogenee A di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia eseguiti in deroga ai limiti di distanza, di cui al comma 1, sono consentiti
esclusivamente nell'ambito di piani di recupero del patrimonio edilizio, di programmi complessi di riqualificazione insediativa o di altri piani attuativi comunque denominati, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.