Menù di navigazione

Legge regionale 1 dicembre 2021, n. 47

Misure di semplificazione in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale e adeguamento ai rilievi di costituzionalità. Modifiche alla l.r. 65/2014 e alla l.r. 31/2020 .

Bollettino Ufficiale n. 102, parte prima, del 3 dicembre 2021

Art. 15
Attività edilizia libera. Modifiche all’articolo 136 della l.r. 65/2014
e bis) l’installazione, anche in via continuativa, all’interno di strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, di tende e di unità abitative mobili con meccanismi di rotazione funzionanti, e loro pertinenze e accessori, purché si tratti di manufatti che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalla normativa regionale di settore;
”.
2. Alla fine della lettera a) del comma 2 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014 , dopo le parole: “
dell’edificio
” sono aggiunte le seguenti: “
e non comportino modifiche ai prospetti
”.
c) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti;
”.
4. Alla lettera c bis) del comma 2 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014 dopo le parole: “
centottanta giorni
” sono inserite le seguenti: “
comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti
”.
5. Dopo il comma 4 dell’articolo 136 della l.r.65/2014 è inserito il seguente:
4 bis. Nel caso in cui in corso d’opera siano apportate modifiche al progetto allegato alla comunicazione di inizio lavori asseverata, è facoltà dell’interessato depositare allo sportello unico, ad ultimazione dei lavori, l’elaborato tecnico aggiornato relativo allo stato finale dell’opera come effettivamente realizzata, unitamente alla asseverazione di un tecnico abilitato con i contenuti di cui al comma 4.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.