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Legge regionale 1 dicembre 2021, n. 47

Misure di semplificazione in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale e adeguamento ai rilievi di costituzionalità. Modifiche alla l.r. 65/2014 e alla l.r. 31/2020 .

Bollettino Ufficiale n. 102, parte prima, del 3 dicembre 2021

Art. 12
Tipologia degli atti. Modifiche all’articolo 133 della l.r. 65/2014
1. Al comma 1 dell’articolo 133 della l.r. 65/2014 le parole: “
comma 2
” sono sostituite dalle seguenti: “
commi 2, 2 bis e 2 ter
”.
2. Al comma 7 dell’articolo 133 della l.r.65/2014 le parole: “
comma 2
” sono sostituite dalle seguenti: “
commi 2, 2 bis e 2 ter
”.
3. Dopo il comma 7 dell’articolo 133 della l.r.65/2014 è aggiunto il seguente:
7 bis. La verifica della legittimità dello stato di fatto dell’unità immobiliare o dell’immobile di cui ai commi 2 e 7, è effettuata sulla base della documentazione di cui all’
Sito esternoarticolo 9 bis, comma 1 bis, del d.p.r. 380/2001
. Tale verifica tiene conto anche di eventuali interventi di attività edilizia libera eseguiti in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia, ancorché in assenza della comunicazione eventualmente prescritta dalle norme all’epoca vigenti.
”.
4. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 133 della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:
7 ter. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti la verifica della legittimità dello stato di fatto dell’immobile di cui ai commi 2 e 7, è effettuata unicamente in relazione alla volumetria complessiva o alla superficie totale dello stesso ed ai relativi parametri urbanistici ed edilizi da utilizzare per il calcolo della nuova edificazione ammissibile. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nel caso di immobili soggetti ai vincoli previsti dal Codice e, in ogni caso, qualora l’edificio sia interessato da interventi edilizi realizzati in assenza del titolo abilitativo richiesto, in totale difformità dallo stesso ovvero con variazioni essenziali di cui all’articolo 197.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.