Menù di navigazione

Legge regionale 29 novembre 2021, n. 45

Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023. Seconda variazione.

Bollettino Ufficiale n. 101, parte prima, dell' 1 dicembre 2021

Art. 3
Finanziamento investimenti mediante ricorso all’indebitamento. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 99/2020
1. L’articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 (Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023), è sostituito dal seguente:
Art. 6 Finanziamento investimenti mediante ricorso all’indebitamento
1. Nel triennio 2021 – 2023 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per l’importo complessivo di euro 598.739.754,63 di cui euro 176.443.355,28 nel 2021, euro 289.352.500,69 nel 2022 ed euro 132.943.898,66 nel 2023 subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall’
Sito esternoarticolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2004”), di quanto previsto dall’
Sito esternoarticolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42
) e all’osservanza di quanto recato dall’
Sito esternoarticolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 6 agosto 2008, n. 133
.
2. Nell’ambito dell’indebitamento complessivamente autorizzato al comma 1, per il finanziamento degli investimenti del solo esercizio 2021, è autorizzato il ricorso all’indebitamento per far fronte alle effettive esigenze di cassa, come previsto dall’
Sito esternoarticolo 40, comma 2 bis, del d.lgs. 118/2011
, per euro 18.021.444,91, ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243
(Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 81, sesto comma, della Costituzione
) e nel rispetto dell’articolo 3, commi 16-21,
Sito esternodella l. 350/2003
, come integrati dall’
Sito esternoarticolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168
(Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 30 luglio 2004, n. 191
.
3. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.
4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).
5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2022 e 2023, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta
alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le
singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50 “Debito Pubblico”.
6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2023, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2023, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L’allegato G è stato sostituito dall’allegato N “Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili” della l.r. 29 luglio 2022, n. 25 , art. 12 (consultabile all'interno dell'allegato A della legge citata).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.