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Legge regionale 29 novembre 2021, n. 44

Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023.

Bollettino Ufficiale n. 101, parte prima, dell' 1 dicembre 2021

Art. 32
Rimodulazione degli interventi sulla Tenuta di Suvignano
1. Le risorse per gli interventi collegati alle azioni regionali di promozione della cultura della legalità da attuarsi presso la Tenuta di Suvignano, bene confiscato alla criminalità organizzata e assegnato a Ente terre regionali toscane, previste dall’articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020), e dall’articolo 21, comma 2 bis, della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019), possono essere destinate da Ente terre regionali toscane a progettazioni e realizzazioni unitarie, comunque comprensive degli interventi per i quali le direttive della Giunta regionale a Ente terre regionali toscane hanno già disposto la realizzazione mediante la società Agricola Suvignano S.r.l. A tal fine, acquisita la progettazione definitiva, la Regione provvede a completare il trasferimento integrale delle risorse a Ente terre regionali toscane.
3. La Giunta regionale aggiorna le direttive a Ente terre regionali toscane in conformità alle previsioni del presente articolo.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 28 marzo 2022, n. 9 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9 , art. 12 .

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2022, n. 44 , art. 1 , comma 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.