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Legge regionale 29 novembre 2021, n. 44

Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023.

Bollettino Ufficiale n. 101, parte prima, dell' 1 dicembre 2021

Art. 31
Contributi agli enti locali per il recupero e la ristrutturazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata
1. Gli enti locali cui sono stati trasferiti beni immobili confiscati ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella Sito esternolegge 13 agosto 2010, n. 136 ) possono richiedere alla Regione contributi per interventi di investimento, finalizzati al recupero e alla ristrutturazione di immobili da utilizzare per finalità istituzionali o sociali, a norma dell’articolo 48, comma 3 (3)

Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 12.

, lettera c), Sito esternodel medesimo Sito esternod.lgs. 159/2011 . Per interventi di investimento si intendono quelli di cui all’Sito esternoarticolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2004”). Tra le finalità sociali rientrano anche le azioni di promozione della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica dei cittadini, nonché di promozione della cultura della legalità, della giustizia e della solidarietà sociale.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli enti locali destinatari dei beni di cui al comma 1 presentano alla Giunta regionale dichiarazione di interesse al conseguimento del contributo, evidenziando:
a) lo stato di avanzamento del progetto di intervento e i tempi di realizzazione;
b) la spesa prevista;
c) l’eventuale compartecipazione dell’ente locale alla spesa;
d) le somme eventualmente percepite, o che si prevede che saranno attribuite a norma dell’Sito esternoarticolo 48, comma 10 bis, del d.lgs. 159/2011 o a seguito di altri finanziamenti pubblici e privati;
e) l’utilizzazione a cui il bene è destinato;
f) l’eventuale svolgimento di processi partecipativi o di attività di co-programmazione o co-progettazione sugli interventi previsti o sulla loro utilizzazione;
g) ogni ulteriore elemento stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 10.
3. La Giunta regionale, previa istruttoria tecnica della direzione competente in materia di opere pubbliche, individua con propria deliberazione gli interventi che, tenuto conto degli elementi di cui al comma 2, sono da considerare prioritari nell’ambito delle risorse disponibili, e quelli che, per mancanza di elementi sufficienti di valutazione o per eccesso di spesa prevista, sono da considerare esclusi. L’intervento escluso può essere riproposto l’anno successivo, alle condizioni indicate dalla deliberazione della Giunta regionale.
4. Per gli interventi considerati prioritari, la Giunta regionale stipula con l’ente locale proponente uno specifico accordo che disciplina le modalità di assegnazione del contributo e di rendicontazione dell’intervento.
5. La Giunta regionale opera affinché anche gli interventi che, pur non essendo esclusi, non sono stati individuati come prioritari possano formare oggetto di accordi, anche preliminari o parziali, finalizzati a consentirne la realizzazione nel corso dell’anno corrente o dell’anno immediatamente successivo, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
6. La concessione del contributo è comunque subordinata, oltre al trasferimento del bene all’ente locale, all’accettazione da parte dell’ente locale affidatario della gestione di tutte le procedure amministrative relative al bene affidato e dell’assunzione delle eventuali spese di restituzione per equivalente di cui all’Sito esternoarticolo 46 del d.lgs. 159/2011 .
7. A conclusione dell’intervento di recupero e ristrutturazione, l’ente locale destinatario del contributo della Regione può gestire il bene direttamente o assegnarlo in concessione, a norma dell’Sito esternoarticolo 48, comma 2, lettera c), del d.lgs. 159/2011 , ai soggetti ivi indicati, nonché agli enti del Terzo settore di cui al Sito esternodecreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ).
8. L’ente locale può modificare la destinazione del bene, nell’ambito delle finalità di cui al comma 1. La modifica è comunicata alla Giunta regionale e all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (4)

Parole aggiunte con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 12.

.
9. In caso di revoca della confisca, l’ente locale non è tenuto alla restituzione del contributo concesso dalla Regione. Detta disposizione si applica anche quando l’ente locale ottiene, in tutto o in parte, il recupero dell’incremento del valore del bene derivante dagli interventi effettuati.
10. La Giunta regionale detta le disposizioni operative per l’attuazione del presente articolo, e in particolare:
a) individua le strutture regionali competenti e gli adempimenti che devono essere svolti per la concessione dei contributi;
b) stabilisce le modalità per la definizione, la sottoscrizione e la gestione degli accordi di cui al comma 4;
c) stabilisce le modalità per l’eventuale revoca dei contributi concessi o liquidati, in conformità con quanto previsto dall’articolo 98 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).
11. Sulla base di quanto stabilito nell’accordo di cui al comma 4, la struttura regionale competente provvede all’adozione dei conseguenti atti di impegno e di liquidazione. Provvede alla revoca integrale del contributo concesso se non sono iniziati i lavori di recupero e ristrutturazione; provvede altresì alla revoca parziale per la somma già concessa o già liquidata che dalla rendicontazione non risulta pagata.
12. Per l'attuazione di quanto previsto al presente articolo è autorizzata la spesa massima di euro 347.225,60 per l'anno 2022 e di euro 3.152.774,40 per l'anno 2023, cui si fronte con gli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022 e 2023. (5)

Comma così sostituto con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 26.

13. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 28 marzo 2022, n. 9 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9 , art. 12 .

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2022, n. 44 , art. 1 , comma 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.