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Legge regionale 29 novembre 2021, n. 44

Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023.

Bollettino Ufficiale n. 101, parte prima, dell' 1 dicembre 2021





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4 dello Statuto;


Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella Sito esternolegge 5 maggio 2009, n. 42 );


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005 . Modifiche alla l.r. 61/2012 );


Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019);


Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021);


Vista la legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021);


Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020);


Vista la legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019 );


Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021);


Vista la legge regionale 3 marzo 2021, n. 7 (Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani);


Vista la legge regionale 3 marzo 2021, n. 8 (Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana);


Vista la legge regionale 6 agosto 2021, n. 31 (Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023);


Considerato quanto segue:


1. È necessario che gli oneri a copertura dei costi del Sistema informativo regionale sull’efficienza energetica della Regione Toscana (SIERT) siano versati direttamente alla Regione;


2. Per una serie di interventi regionali collegati alle tematiche della mobilità e delle infrastrutture è necessario procedere alla rimodulazione di un'annualità delle misure finanziarie previste, in relazione all’aggiornamento dei cronoprogrammi delle attività e alle esigenze connesse alla realizzazione dei lavori e per liberare risorse non spendibili nell’anno 2021;


3. È necessario rimodulare l'intervento economico per la realizzazione di un impianto dissalatore nell'Isola d'Elba per i ritardi derivanti dal contenzioso amministrativo pendente sulla materia;


4. Entro la fine del 2021 dovranno essere definiti tutti gli investimenti da realizzare con i fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Nel 2022 la Regione potrà completare la programmazione con le ulteriori risorse regionali messe a disposizione, risorse indispensabili per dare attuazione alla riforma della sanità territoriale che è obiettivo del PNRR, ma che con i fondi del Recovery Fund non può essere completata. Si rendono perciò necessari dei movimenti contabili sia di integrazione dei fondi per il 2021, sia di rimodulazione sull'annualità 2022;


5. È necessario rimodulare l’allocazione in bilancio del contributo regionale per la realizzazione di un polo per il trasferimento tecnologico rispetto alla modifica del cronoprogramma dell’intervento, di cui all’accordo di programma tra Regione Toscana e Scuola superiore universitaria Sant’Anna, in particolare per far fronte a criticità dovute a uno scostamento tra il costo dell’opera stimato con il progetto definitivo e il costo stimato con l’esecutivo, che hanno comportato la necessità di approfondimenti tecnici e, di conseguenza, il mancato inizio dei lavori;


6. È necessario far slittare al 2022 le risorse impegnate attualmente previste per l'anno 2021 per gli interventi integrati per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano, visto lo stato di realizzazione e di rendicontazione dei progetti finanziati i cui lavori attualmente sono ancora in fase di aggiudicazione;


7. A causa dello slittamento della previsione di alcune spese non ancora impegnate, è necessario lo spostamento di risorse dall'annualità 2021 all'annualità 2022, per cui si rende necessaria la modifica degli stanziamenti complessivi destinati agli interventi per i danni causati da episodi meteorologici verificati nel mese di novembre 2019, a cui hanno fatto seguito due diverse dichiarazioni di stato di emergenza regionale;


8. Al fine di garantire coerenza e razionalità al quadro complessivo di intervento in merito agli investimenti da effettuare a valere su risorse regionali, tenendo conto della sospensione in attesa della definizione della programmazione PNRR, è opportuno procedere a rimodulare l’importo di spesa autorizzato per gli anni 2021 e 2022 quale sostegno regionale ad interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie, e ridurre l’onere per investimenti attualmente sostenuto dai bilanci delle aziende unità sanitarie locali (USL);


9. Relativamente all'assegnazione di contributi straordinari al Comune di Volterra per l'avvio di studi ed interventi finalizzati al recupero e restauro dell'anfiteatro romano, da una ricognizione dello stato dei lavori risulta erogabile nell'annualità 2021 solo l'anticipo del 50 per cento degli impegni giuridicamente vincolanti assunti all'avvio dei lavori effettivi ed un ritardo nella relativa conclusione consiglia il posticipo dell'erogazione del saldo all'annualità 2022;


10. In relazione ad alcuni interventi previsti dalla l.r. 31/2021 e oggetto di attenzione da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze è necessario, in adempimento di un impegno formale assunto dal Presidente della Giunta regionale, inserire la precisazione che gli interventi in questione sono attuati in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato;


11. Le risorse stanziate per l'incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti e la promozione delle filiere dell'economia circolare finalizzate al riciclo del rifiuto per il triennio 2021 – 2023 devono essere rimodulate in quanto, ad oggi, uno dei tre ambiti territoriali ottimali (ATO) non ha ancora definitivamente concluso le operazioni di assegnazione e, per quanto riguarda gli altri due, per alcuni degli interventi le rendicontazioni finali delle spese complessivamente sostenute saranno completate solo entro i primi mesi del 2022, quando sarà possibile erogare il saldo dovuto;


12. Da una ricognizione per verificare il rispetto dei cronoprogrammi presentati in sede di partecipazione all'avviso pubblico, è emerso che gli stessi soggetti si trovano complessivamente in ritardo rispetto alle tempistiche comunicate in sede di presentazione delle domande di contributo finalizzato a realizzare interventi di conservazione, recupero, rifunzionalizzazione e riqualificazione delle sedi storiche e di pregio di proprietà degli enti locali;


13. Da una ricognizione per verificare il rispetto dei cronoprogrammi presentati in sede di partecipazione all'avviso pubblico per i contributi finalizzati a sostegno della valorizzazione di un complesso degli edifici denominato “mura storiche”, è emerso che gli stessi soggetti si trovano complessivamente in ritardo rispetto alle tempistiche comunicate in sede di presentazione delle domande di contributo. Questo aspetto non garantisce l'erogazione delle risorse impegnate nel 2021 e consiglia tecnicamente una nuova assunzione dell'impegno 2021 complessivo nell'annualità 2022, in coerenza con quanto previsto per la corretta esigibilità della spesa;


14. La situazione patrimoniale della Fondazione Orchestra Regionale Toscana (ORT) si è aggravata a seguito dei mancati incassi derivanti dalla sospensione delle attività di spettacolo, per tutto il periodo 2020 – 2021, dovuta alla chiusura dei teatri in ragione delle limitazioni imposte a livello sanitario dal Governo nazionale per evitare il diffondersi dei contagi da pandemia da COVID 19. Ciò non consente, nell’immediato, di far fronte alla prevista restituzione dell’anticipazione della quota di fondo di anticipazione di cui all’articolo 41 della l.r. 21/2010 . È quindi opportuno consentire alla Fondazione ORT una rateizzazione su un triennio, subordinandone l’attivazione alla presentazione di un piano che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione;


15. È opportuno assegnare un contributo a titolo di sostegno alle spese di organizzazione del Carnevale di Viareggio, annualità 2021;


16. È necessario un finanziamento al Comune di Empoli per il miglioramento strutturale e sismico del ponte sul fiume Orme nel tratto urbano e comunale della SS67 Tosco-romagnola, in relazione al transito di mezzi pesanti dovuto alla presenza di importanti insediamenti industriali;


17. La Regione vuole favorire il pieno riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, nel rispetto di quanto determinato dalla normativa vigente in materia, sostenendo la restituzione alla comunità del patrimonio sottratto alle mafie, quali strumenti di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali, promozione dei principi di legalità, solidarietà ed inclusione sociale, occasione per un modello di sviluppo territoriale sostenibile ed inclusivo e, a tal fine, è necessario sperimentare, anche in prospettiva dell’adozione di più complesse normative sul tema dei beni confiscati, forme di sostegno agli enti locali che sono destinatari di detti beni. La disciplina deve essere commisurata alle caratteristiche dei beni, compresa l’imprevedibilità della data di assegnazione, della consistenza dei beni medesimi e degli interventi necessari al ripristino della funzionalità o alla futura destinazione a fini sociali o istituzionali e, pertanto, più che fondarsi su criteri predeterminati, deve favorire l’affiancamento da parte della Regione agli enti locali destinatari mediante stipula di specifico accordo, anche di diverso contenuto per ciascun ente, sulle modalità di assegnazione del contributo e di rendicontazione dell’intervento;


18. È necessario rimodulare gli interventi in corso sulla Tenuta di Suvignano, bene confiscato alla criminalità organizzata e assegnato a Ente Terre regionali toscane;


19. È opportuno concedere un contributo per concorrere alla spesa necessaria per la realizzazione di un nuovo immobile, o la ristrutturazione di un idoneo immobile già esistente, dove ospitare la nuova articolazione territoriale di servizi sanitari e altri servizi individuati dall’amministrazione comunale di Palazzuolo sul Senio;


20. È opportuno concedere al Comune di Bucine un contributo straordinario per l'anno 2021 per interventi di manutenzione straordinaria dell'edificio sede della residenza sanitaria assistita (RSA) Fabbri Bicoli, situata nel medesimo comune, e per l’effettuazione delle attività di vigilanza presso la stessa;


21. È opportuno modificare la l.r. 83/2012 specificando che la spesa per il personale dei gruppi consiliari, determinata attraverso l’applicazione del parametro omogeneo individuato dalla deliberazione della Conferenza Stato-Regioni 12 dicembre 2012, repertorio atti n. 235/CSR, possa essere aggiornata, anche nel corso della legislatura, solo nel caso siano intervenuti rinnovi e modifiche del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al personale;


22. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 28 marzo 2022, n. 9 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9 , art. 12 .

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2022, n. 44 , art. 1 , comma 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.