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Legge regionale 29 novembre 2021, n. 44

Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023.

Bollettino Ufficiale n. 101, parte prima, dell' 1 dicembre 2021

CAPO I
Disposizioni di carattere finanziario
Art. 1
Tenuta, monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica degli edifici. Modifiche all’articolo 23 septies della l.r. 39/2005
1. Il comma 1 quinquies dell’articolo 23 septies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è sostituito dal seguente:
1 quinquies. Il contributo di cui al comma 1 bis è corrisposto alla società ARRR S.p.A e gli oneri di cui al comma 1 ter sono versati alla Regione, secondo le modalità stabilite dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 1 bis e 1 ter.
”.
1 sexies. L’ammontare degli oneri di cui al comma 1 ter è determinato tra un minimo di 5,00 e un massimo di 30,00 euro.
”.
1 septies. Per le annualità 2021 e 2022 l’ammontare degli oneri dovuti ai sensi del comma 1 ter
è determinato nella misura di 5,00 euro.
”.
1 octies. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto al comma 1 ter sono stimate in euro 5.000,00 per l'annualità 2021 ed in euro 45.000,00 annue a partire dall'anno 2022 e sono imputate alla Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del Titolo 3 “Entrate extratributarie” della parte entrata del bilancio regionale.
”.
Art. 2
Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 86/2014
1. Al comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), le parole: “
dal 2021 al 2040
” sono sostituite dalle seguenti: “
dal 2022 al 2041
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 33 della l.r. 86/2014 le parole: “
2021 e 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
2022 e 2023
”, e le parole: “
2020 – 2022, annualità 2021 e 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
2021 – 2023, annualità 2022 e 2023
”.
3. Al comma 4 dell’articolo 33 della l.r. 86/2014 le parole: “
dal 2023 al 2040
” sono sostituite dalle seguenti: “
dal 2024 al 2041
”.
Art. 3
Interventi sul porto di Marina di Carrara. Modifiche all'articolo 26 bis della l.r. 82/2015
1. Al comma 1 dell’articolo 26 bis della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), le parole: “
dal 2021 al 2040
” sono sostituite dalle seguenti: “
dal 2022 al 2041
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 26 bis della l.r. 82/2015 le parole: “
2021 e 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
2022 e 2023
”, e le parole: “
2020 – 2022, annualità 2021 e 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
2021 – 2023, annualità 2022 e 2023
”.
3. Al comma 4 dell’articolo 26 bis della l.r. 82/2015 la parola: “
2023
” è sostituita dalla seguente: “
2024
” e la parola: “
2040
” è sostituita dalla seguente: “
2041
”.
Art. 4
Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 77/2017
1. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), le parole: “
per gli anni 2021 e 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
per gli anni 2022 e 2023
”.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 77/2017 le parole: “
2021 – 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
2022 – 2023
”.
3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 77/2017 le parole “
nel biennio 2021 – 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
nell'anno 2022
”.
4. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 77/2017 le parole: “
2.900.000,00 per l'anno 2021 e di euro 4.300.000,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
2.900.000,00 per l'anno 2022 e di euro 4.300.00,00 per l'anno 2023
” e le parole: “
2021 e 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
2022 e 2023.
”.
5. Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 77/2017 le parole: “
75.000,00 per l'anno 2021 e di euro 25.000,00
” sono sostituite dalla seguente: “
100.000,00
”, e le parole “
2021 e
” sono soppresse.
Art. 5
Dissalatore dell’Elba. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 73/2018
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019), le parole: “
triennio 2019 – 2021
” sono sostituite dalle seguenti: “
quadriennio 2019 – 2022
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 73/2018 è sostituito dal seguente:
“3.
Agli oneri per l'attuazione del presente articolo, pari a complessivi euro 2.500.000,00, si fa fronte, rispettivamente:
a) per euro 1.000.000,00 per l'anno 2019 ed euro 1.000.000,00 per l'anno 2020, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021;
b) per euro 500.000,00 per l'anno 2022 con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023.
”.
Art. 6
Contributo straordinario per l'avvio delle attività propedeutiche e per la realizzazione dei primi interventi per il collegamento ferroviario tra il porto di Livorno e l'interporto A. Vespucci. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 73/2018
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 73/2018 la parola: “
2021
” è sostituita dalla seguente: “
2022
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 73/2018 la parola: “
2021
” è sostituita dalla seguente: “
2022
” e le parole “
2019 – 2021, annualità 2021
” sono sostituite dalle seguenti: “
2021 – 2023, annualità 2022
”.
Art. 7
Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 19/2019
1. Al comma 1 e al comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021):
a) la parola: “
223.134.804,54
” è sostituita dalla seguente: “
276.134.804,54
”;
b) la parola: “
71.000.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
104.000.000,00
”;
c) la parola: “
40.000.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
60.000.000,00
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 19/2019 la parola: “
202
” è sostituita dalla seguente: “
2021
”.
Art. 8
Contributi straordinari per la viabilità nei Comuni di Pisa e di San Giuliano Terme. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 65/2019
1. Al comma 1 e al comma 2 dell’articolo 29 della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021), le parole: “
l’anno 2021
” sono sostituite dalle seguenti: “
l’anno 2022
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 65/2019 le parole: “
annualità 2021
” sono sostituite dalle seguenti: “
annualità 2022
”.
Art. 9
Collegamento ferroviario Collesalvetti-Vada e by pass di Pisa. Modifiche all'articolo 32 della l.r. 65/2019
1. Al comma 1 e al comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 65/2019 le parole: “
l’anno 2021
” sono sostituite dalle seguenti: “
l’anno 2022
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 65/2019 le parole: “
annualità 2021
” sono sostituite dalle seguenti: “
annualità 2022
”.
Art. 10
Contributi straordinari alla Provincia di Pisa per il collegamento della SGC FI-PI-LI con l'A11. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 65/2019
1. Al comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 65/2019 le parole: “
per l’anno 2021
” sono sostituite dalle seguenti: “
per il biennio 2021 – 2022
”.
b) fino a un massimo di euro 450.000,00 per l'anno 2021 e di euro 50.000,00 per l’anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021 e 2022.
”.
Art. 11
Contributo straordinario alla Scuola universitaria superiore Sant'Anna di Pisa per la realizzazione di un polo per il trasferimento tecnologico. Modifiche all’articolo 42 della l.r. 65/2019
1. Al comma 1 dell’articolo 42 della l.r. 65/2019 le parole: “
per l’anno 2021
” sono sostituite dalle seguenti: “
per il biennio 2022 – 2023
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 42 della l.r. 65/2019 è sostituito dal seguente:
4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.500.000,00 per il biennio 2022 – 2023, ripartiti in euro 500.000,00 per l'anno 2022 ed euro 2.000.000,00 per l'anno 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti previsti dalla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2022 e 2023.
”.
Art. 12
Interventi integrati per l’abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 79/2019
1. Il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2020), è sostituito dal seguente:
4. All'onere di spesa di cui al comma 1, per un massimo di complessivi euro 5.000.000,00, ripartiti in euro 1.000.000,00 per l'anno 2020 ed euro 4.000.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte:
a) con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
b) con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2022.
”.
Art. 13
Intervento finanziario straordinario per il superamento dell'emergenza conseguente agli eventi meteorologici eccezionali relativi ai mesi di novembre e dicembre 2019. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 79/2019
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 79/2019 , la parola: “
10.000.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
9.968.433,14
”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 79/2019 , la parola: “
5.000.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
5.031.566,86
”.
3. Il comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 79/2019 è sostituito dal seguente:
4. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte come segue:
a) per l'importo di euro 15.000.000,00 per l'anno 2020, con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022;
b) per l'importo di euro 9.968.433,14 per l'anno 2021 e di euro 5.031.566,86 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023.
”.
Art. 14
Acquisto immobili della AOU Meyer. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 79/2019
1. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 79/2019 la parola: “
20.342.900,00
” è sostituita dalla seguente: “
18.942.900,00
”.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 79/2019 le parole: “
12.842.900,00 per il 2021
” sono sostituite dalle seguenti: “
11.442.900,00 per il biennio 2021 – 2022
”.
3. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 79/2019 le parole: “
12.842.900,00 per il 2021
” sono sostituite dalle seguenti: “
11.442.900,00 per il biennio 2021- 2022, di cui euro 3.026.129,31 per l'anno 2021 ed euro 8.416.770,69 per l'anno 2022
”, e dopo le parole “
annualità 2021
” sono aggiunte le seguenti: “
e 2022
”.
Art. 15
Contributi straordinari sulla viabilità locale per l'anno 2021. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 79/2019
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 79/2019 , le parole: “
euro 250.000,00 per l'anno 2021
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 81.415,06 per l'anno 2021 e di euro 168.584,94 per l'anno 2022
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 79/2019 è sostituito dal seguente:
4. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettere a) e b), pari a complessivi euro 331.415,06 per l'anno 2021 e di euro 168.584,94 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021 e 2022.
”.
Art. 16
Contributi straordinari per l'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito portuale. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 79/2019
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 79/2019 , le parole: “
100.000,00 per l'anno 2021 e 200.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
300.000,00 per l'anno 2022 e di euro 200.000,00 per l'anno 2023
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 79/2019 le parole: “
100.000,00 per l'anno 2021 e 200.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
300.000,00 per l'anno 2022 e di euro 200.000,00 per l'anno 2023
”, e dopo le parole “
2021 – 2023
” sono aggiunte le seguenti: “
, annualità 2022 e 2023
”.
Art. 17
Contributi straordinari al Comune di Volterra per l'avvio di studi ed interventi finalizzati al recupero e restauro dell'anfiteatro romano. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 79/2019
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 79/2019 le parole: “
250.000,00 per l’anno 2020 e per l’anno 2021
” sono sostituite dalle seguenti: “
500.000,00 per il triennio 2020 – 2022
”.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 79/2019 le parole: “
per euro 250.000,00 per l’anno 2021
” sono sostituite dalle seguenti: “
per euro 90.000,00 per l'anno 2021 e per euro 160.000,00 per l'anno 2022
”.
Art. 18
Contributo alla Fondazione Festival Pucciniano. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 93/2020
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019 ), è inserito il seguente:
3 bis. Il contributo è concesso nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
”.
Art. 19
Interventi stradali asse suburbano di Lucca. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 97/2020
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021), le parole: “
triennio 2021 – 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
biennio 2022 – 2023
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 97/2020 , le parole: “
euro 300.000,00 per il 2021, euro 3.700.000,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 4.000.000,00
”.
Art. 20
Contributo alla Provincia di Grosseto per SP 95 “Sforzesca”. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 97/2020
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 97/2020 le parole: “
euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
100.000,00 per l'anno 2021 e di euro 900.000,00 per l'anno 2022
”.
Art. 21
Interventi sulla viabilità nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 97/2020
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 97/2020 la parola: “
2021
” è sostituita dalla seguente: “
2022
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 97/2020 le parole: “
annualità 2021
” sono sostituite dalle seguenti: “
annualità 2022
”.
Art. 22
Interventi sulla viabilità nel Comune di Firenze. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 97/2020
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 97/2020 le parole: “
2021 – 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
2022 – 2023
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 97/2020 è sostituito dal seguente:
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 1.500.000,00 per il 2022 ed euro 2.400.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2022 e 2023.
”.
Art. 23
Collegamento tra la SS 12 dell’Abetone e del Brennero e la viabilità locale nel Comune di Borgo a Mozzano. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 97/2020
1. Al comma 1 e al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 97/2020 le parole: “
l’anno 2021
” sono sostituite dalle seguenti: “
l’anno 2022
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 97/2020 le parole: “
annualità 2021
” sono sostituite dalle seguenti: “
annualità 2022
”.
Art. 24
Contributi finalizzati ad incentivare progetti di promozione della raccolta differenziata e dell'economia circolare. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 97/2020
1. Il comma 6 dell’articolo 17 della l.r. 97/2020 è sostituito dal seguente:
6. Agli oneri per l'attuazione del presente articolo, pari a complessivi euro 3.500.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 03 “Rifiuti”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, secondo la seguente ripartizione:
a) euro 200.000,00 per l'anno 2021, euro 400.000,00 per il 2022 ed euro 300.000,00 per il 2023, a copertura dei contributi di cui al comma 1, lettera a);
b) euro 449.666,67 per l'anno 2021, euro 950.333,33 per il 2022 ed euro 1.200.000,00 per il 2023, a copertura dei contributi di cui al comma 1 lettera b).
”.
Art. 25
Patrimonio storico degli enti locali. Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 7/2021
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 3 marzo 2021, n. 7 (Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani), le parole: “
euro
2.500.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 220.839,50 per l'anno 2021, di euro 4.779.160,50 per l’annualità 2022 e di euro 2.500.000,00 per l'anno 2023
”.
Art. 26
Città murate. Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 8/2021
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 3 marzo 2021, n. 8 (Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana), le parole: “
2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023
” sono sostituite dalle parole: “
4.000.000,00 per l'anno 2022 e di euro 2.000.000,00 per l'anno 2023,
” e dopo le parole: “
previsione 2021 – 2023
” sono aggiunte le seguenti: “
annualità 2022 e 2023,
”.
Art. 27
Coerenza con la normativa sugli aiuti di Stato. Inserimento dell'articolo 18 bis nella l.r. 31/2021
1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 31 (Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023), è inserito il seguente:
Art. 18 bis - Coerenza con la normativa sugli aiuti di Stato
1. Le misure di sostegno previste dagli articoli 12 e 16 sono concesse nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Il contributo di cui all'articolo 13 è concesso nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.
”.
Art. 28
Rimborso del Fondo di anticipazione dello spettacolo concesso nell’anno 2021 a favore della Fondazione Orchestra Regionale Toscana
1. Per il riequilibrio della situazione patrimoniale creatasi a seguito della pandemia causata da COVID-19, la Fondazione Orchestra Regionale Toscana è autorizzata alla restituzione dell’anticipazione della somma complessiva di euro 1.405.026,22, percepita nell’anno 2021 ai sensi dell’articolo 41, comma 4, della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), previa valutazione positiva da parte della Giunta regionale di un piano che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione e in base a un piano di rateizzazione triennale articolato in ratei di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di euro 1.005.026,22 per l’annualità 2023.
2. Le entrate relative al piano di rateizzazione di cui al comma 1 sono stanziate, per l'importo di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di euro 1.005.026,22 per l'anno 2023, sulla Tipologia 300 “Riscossione crediti di medio-lungo termine” del Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie” della parte entrata del bilancio di previsione 2021-2023.
3. Agli oneri relativi all'operazione di concessione crediti autorizzata al comma 1 per l'importo complessivo di euro 1.405.026,22 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
Art. 29
Contributo in favore della Fondazione Carnevale di Viareggio
1. Al fine di sostenere la regolare ripresa delle attività rinviate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare in favore della Fondazione Carnevale di Viareggio un contributo nella misura massima di euro 1.000.000,00, a titolo di sostegno alle spese di organizzazione del Carnevale di Viareggio, anno 2021.
2. Il contributo viene erogato a seguito della valutazione positiva del programma dell'edizione 2021 della manifestazione e della congruità dell'equilibrio economico e finanziario dell’iniziativa.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte per euro 1.000.000,00 per l'anno 2021 con le risorse iscritte nella Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
Art. 30
Contributi straordinari per la viabilità nel Comune di Empoli
1. Per il miglioramento strutturale e sismico del ponte sul torrente Orme nel tratto urbano del Comune di Empoli della Strada Statale 67, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Empoli contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 490.000,00 per il 2022, previa stipula di specifico accordo di programma con gli enti interessati.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 490.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2022.
Art. 31
Contributi agli enti locali per il recupero e la ristrutturazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata
1. Gli enti locali cui sono stati trasferiti beni immobili confiscati ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella Sito esternolegge 13 agosto 2010, n. 136 ) possono richiedere alla Regione contributi per interventi di investimento, finalizzati al recupero e alla ristrutturazione di immobili da utilizzare per finalità istituzionali o sociali, a norma dell’articolo 48, comma 3 (3)

Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 12.

, lettera c), Sito esternodel medesimo Sito esternod.lgs. 159/2011 . Per interventi di investimento si intendono quelli di cui all’Sito esternoarticolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2004”). Tra le finalità sociali rientrano anche le azioni di promozione della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica dei cittadini, nonché di promozione della cultura della legalità, della giustizia e della solidarietà sociale.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli enti locali destinatari dei beni di cui al comma 1 presentano alla Giunta regionale dichiarazione di interesse al conseguimento del contributo, evidenziando:
a) lo stato di avanzamento del progetto di intervento e i tempi di realizzazione;
b) la spesa prevista;
c) l’eventuale compartecipazione dell’ente locale alla spesa;
d) le somme eventualmente percepite, o che si prevede che saranno attribuite a norma dell’Sito esternoarticolo 48, comma 10 bis, del d.lgs. 159/2011 o a seguito di altri finanziamenti pubblici e privati;
e) l’utilizzazione a cui il bene è destinato;
f) l’eventuale svolgimento di processi partecipativi o di attività di co-programmazione o co-progettazione sugli interventi previsti o sulla loro utilizzazione;
g) ogni ulteriore elemento stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 10.
3. La Giunta regionale, previa istruttoria tecnica della direzione competente in materia di opere pubbliche, individua con propria deliberazione gli interventi che, tenuto conto degli elementi di cui al comma 2, sono da considerare prioritari nell’ambito delle risorse disponibili, e quelli che, per mancanza di elementi sufficienti di valutazione o per eccesso di spesa prevista, sono da considerare esclusi. L’intervento escluso può essere riproposto l’anno successivo, alle condizioni indicate dalla deliberazione della Giunta regionale.
4. Per gli interventi considerati prioritari, la Giunta regionale stipula con l’ente locale proponente uno specifico accordo che disciplina le modalità di assegnazione del contributo e di rendicontazione dell’intervento.
5. La Giunta regionale opera affinché anche gli interventi che, pur non essendo esclusi, non sono stati individuati come prioritari possano formare oggetto di accordi, anche preliminari o parziali, finalizzati a consentirne la realizzazione nel corso dell’anno corrente o dell’anno immediatamente successivo, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
6. La concessione del contributo è comunque subordinata, oltre al trasferimento del bene all’ente locale, all’accettazione da parte dell’ente locale affidatario della gestione di tutte le procedure amministrative relative al bene affidato e dell’assunzione delle eventuali spese di restituzione per equivalente di cui all’Sito esternoarticolo 46 del d.lgs. 159/2011 .
7. A conclusione dell’intervento di recupero e ristrutturazione, l’ente locale destinatario del contributo della Regione può gestire il bene direttamente o assegnarlo in concessione, a norma dell’Sito esternoarticolo 48, comma 2, lettera c), del d.lgs. 159/2011 , ai soggetti ivi indicati, nonché agli enti del Terzo settore di cui al Sito esternodecreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ).
8. L’ente locale può modificare la destinazione del bene, nell’ambito delle finalità di cui al comma 1. La modifica è comunicata alla Giunta regionale e all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (4)

Parole aggiunte con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 12.

.
9. In caso di revoca della confisca, l’ente locale non è tenuto alla restituzione del contributo concesso dalla Regione. Detta disposizione si applica anche quando l’ente locale ottiene, in tutto o in parte, il recupero dell’incremento del valore del bene derivante dagli interventi effettuati.
10. La Giunta regionale detta le disposizioni operative per l’attuazione del presente articolo, e in particolare:
a) individua le strutture regionali competenti e gli adempimenti che devono essere svolti per la concessione dei contributi;
b) stabilisce le modalità per la definizione, la sottoscrizione e la gestione degli accordi di cui al comma 4;
c) stabilisce le modalità per l’eventuale revoca dei contributi concessi o liquidati, in conformità con quanto previsto dall’articolo 98 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).
11. Sulla base di quanto stabilito nell’accordo di cui al comma 4, la struttura regionale competente provvede all’adozione dei conseguenti atti di impegno e di liquidazione. Provvede alla revoca integrale del contributo concesso se non sono iniziati i lavori di recupero e ristrutturazione; provvede altresì alla revoca parziale per la somma già concessa o già liquidata che dalla rendicontazione non risulta pagata.
12. Per l'attuazione di quanto previsto al presente articolo è autorizzata la spesa massima di euro 347.225,60 per l'anno 2022 e di euro 3.152.774,40 per l'anno 2023, cui si fronte con gli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022 e 2023. (5)

Comma così sostituto con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 26.

13. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 32
Rimodulazione degli interventi sulla Tenuta di Suvignano
1. Le risorse per gli interventi collegati alle azioni regionali di promozione della cultura della legalità da attuarsi presso la Tenuta di Suvignano, bene confiscato alla criminalità organizzata e assegnato a Ente terre regionali toscane, previste dall’articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020), e dall’articolo 21, comma 2 bis, della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019), possono essere destinate da Ente terre regionali toscane a progettazioni e realizzazioni unitarie, comunque comprensive degli interventi per i quali le direttive della Giunta regionale a Ente terre regionali toscane hanno già disposto la realizzazione mediante la società Agricola Suvignano S.r.l. A tal fine, acquisita la progettazione definitiva, la Regione provvede a completare il trasferimento integrale delle risorse a Ente terre regionali toscane.
3. La Giunta regionale aggiorna le direttive a Ente terre regionali toscane in conformità alle previsioni del presente articolo.
Art. 33
Contributo per la realizzazione di un nuovo presidio nel Comune di Palazzuolo sul Senio
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 469.000,00 per l’anno 2022 (1)

Parola così sostituita con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 4.

per la ristrutturazione o realizzazione dell’immobile più adatto al trasferimento di attività sanitarie, unitamente ad altri servizi individuati dall’amministrazione comunale di Palazzuolo sul Senio.
2. Il contributo è così suddiviso:
a) euro 313.000,00 all'Azienda USL Toscana centro;
b) euro 156.000,00 al Comune di Palazzuolo sul Senio.
3. La concessione del contributo è subordinata alla stipulazione di un accordo di programma fra la Regione, il Comune di Palazzuolo sul Senio, l’Azienda USL Toscana centro e altri soggetti pubblici o privati eventualmente interessati, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
4. Agli oneri per la realizzazione del presente articolo, pari a euro 469.000,00 per l’anno 2022 (1)

Parola così sostituita con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 4.

, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022 (2)

Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 4.

.
Art. 34
Contributo straordinario al Comune di Bucine
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Bucine un contributo straordinario per l'anno 2021 per la realizzazione di interventi manutenzione straordinaria dell'edificio sede della struttura residenziale sanitaria assistenziale (RSA) Fabbri Bicoli, situata nel medesimo comune, e per l'effettuazione delle attività di vigilanza presso la stessa RSA.
2. Il contributo di cui al comma 1 è pari a complessivi euro 200.000,00 così ripartiti:
a) euro 120.000,00 per gli interventi di manutenzione straordinaria;
b) euro 80.000,00 per l'attività di vigilanza.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
4. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte rispettivamente:
a) per euro 80.000,00 per l'anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021;
b) per euro 120.000,00 per l'anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
Art. 35
Spese per il personale. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 83/2012
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005 . Modifiche alla l.r. 61/2012 ), è aggiunto il seguente:
1 bis. Il parametro di cui al primo periodo del comma 1 può essere aggiornato, anche nel corso della legislatura, esclusivamente al fine di adeguarlo agli intervenuti rinnovi e modifiche del
contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale.
”.
Art. 36
Spese per il personale. Norma finanziaria. Inserimento dell’articolo 11 bis nella l.r. 83/2012
1. Dopo l’articolo 11 della l.r. 83/2012 è inserito il seguente:
Art. 11 bis - Spese per il personale. Norma finanziaria
1. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 8, comma 1 bis, fino ad un importo massimo pari a complessivi euro 13.721,25 per l’anno 2021, complessivi euro 109.458,92 per il 2022 e complessivi euro 136.590,32 per il 2023, si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente del bilancio di previsione 2021 – 2023, secondo l’articolazione seguente:
Anno 2021
- Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 2.877,57;
- Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 10.843,68;
Anno 2022
- Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 44.396,84;
- Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 65.062,08;
Anno 2023
- Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 71.528,24;
- Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 65.062,08.
2. Agli oneri previsti per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
”.
Art. 37
Modifiche al preambolo della l.r. 83/2012
1. Dopo il punto 6 del preambolo della l.r. 83/2012 è inserito il seguente:
6 bis. Si ritiene necessario specificare che la spesa per il personale dei gruppi consiliari, determinata attraverso l’applicazione del parametro omogeneo di cui alla deliberazione della Conferenza Stato-Regioni 12 dicembre 2012, repertorio atti n. 235/CSR, quantificato dalla Regione, in coerenza con l’individuazione effettuata dall’assemblea plenaria della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in data 19 settembre 2014, in euro 58.571,44, può essere aggiornata, anche nel corso della legislatura, solo nel caso siano intervenuti rinnovi e modifiche del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al personale.
”.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 28 marzo 2022, n. 9 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9 , art. 12 .

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2022, n. 44 , art. 1 , comma 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.