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Legge regionale 12 novembre 2021, n. 42

Disposizioni in materia di attribuzione delle risorse geotermiche ai comuni delle aree geotermiche. Modifiche alla l.r. 45/1997 .

Bollettino Ufficiale n. 98, parte prima, del 18 novembre 2021

Art.1
Deroga alla disciplina relativa all’attribuzione delle risorse geotermiche. Inserimento dell’articolo 7 bis nella l.r.45/1997
1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), è inserito il seguente:
Art. 7 bis Deroga alla disciplina relativa all’attribuzione delle risorse geotermiche
1. Durante il periodo necessario alla trasformazione del Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche s.c.r.l (Co.SviG) in società “in house” della Regione e, comunque, fino e non oltre il 31 dicembre 2022, le risorse di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a) e b), che, ai sensi di tale norma, sono destinate al Co.Svig s.c.r.l. sono assegnate ai comuni delle aree geotermiche mediante la deliberazione della Giunta regionale di cui allo stesso articolo.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate ai comuni delle aree geotermiche previa stipulazione di appositi accordi tra i singoli comuni beneficiari e la Regione
.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.