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Legge regionale 5 novembre 2021, n. 40

Disposizioni attuative Sito esternodel Sito esternod.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'Sito esternoarticolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ). Abrogazione della l.r. 32/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 96, parte prima, del 12 novembre 2021

CAPO VII
Disposizioni finali e transitorie. Norma finanziaria. Abrogazioni
Art. 21
1. La Giunta regionale, con apposito regolamento da approvare entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, detta le disposizioni attuative.
2. In particolare, il regolamento disciplina:
a) il funzionamento della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti di cui all’articolo 11 e le modalità di espressione dei relativi pareri;
b) la costituzione e il funzionamento del SIRT di cui all’articolo 17;
c) le modalità attuative dell’articolo 16.
Art. 22
Norma finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
Art. 23
Nomina della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti
1. In fase di prima attuazione, la Regione costituisce la Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 11, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti già costituita, integrata con un rappresentante dell’ARPAT, rimane in carica fino alla nomina della nuova (1)

Parole soppresse con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 71.

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Art. 24
Abrogazione
1. La legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti) è abrogata.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.