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Legge regionale 5 novembre 2021, n. 40

Disposizioni attuative Sito esternodel Sito esternod.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'Sito esternoarticolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ). Abrogazione della l.r. 32/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 96, parte prima, del 12 novembre 2021

CAPO IV
Disposizioni per la protezione della popolazione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti
Art. 13
Competenze regionali in materia di esposizione al radon
1. La Regione svolge, in conformità alle disposizioni del Sito esternotitolo IV, capo I, del d. lgs 101/2020 , del piano nazionale d'azione per il radon di cui all'Sito esternoarticolo 10 del d.lgs 101/2020 , e avvalendosi dell’ARPAT, le seguenti azioni finalizzate al contenimento dei rischi connessi all’esposizione al gas radioattivo radon:
a) individuazione delle aree prioritarie di cui all'Sito esternoarticolo 11, comma 1, lettera a), del d.lgs 101/2020 ;
b) definizione delle priorità di interventi per i programmi specifici di misurazione di cui all’Sito esternoarticolo 11, comma 1, lettera b), del d.lgs 101/2020 ;
c) promozione di campagne di informazione riguardanti la misurazione delle concentrazioni di radon negli edifici ai sensi dell'Sito esternoarticolo 14 del d.lgs 101/2020 ;
d) promozione, ai sensi dell’articolo 19, commi 1 e 3, Sito esternodel Sito esternod.lgs 101/2020 , di campagne e azioni per incentivare i proprietari degli immobili adibiti ad uso abitativo, prevalentemente nelle aree prioritarie, ad effettuare misurazioni di radon e monitoraggio delle eventuali misure correttive adottate dai proprietari stessi;
e) attuazione, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 19, comma 2, del d.lgs.101/2020 , di programmi di misurazione del radon rivolti al patrimonio di edilizia residenziale pubblica, provvedendo all’adozione delle eventuali necessarie misure correttive.
2. Le aree prioritarie di cui al comma 1, lettera a), sono individuate in primo luogo sulla base delle informazioni disponibili delle misurazioni effettuate a vario titolo sul territorio regionale. A tal fine l’ARPAT richiede all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) i dati delle misurazioni di cui all'Sito esternoarticolo 13, comma 1, del d.lgs.101/2020 .
3. Nelle more dell'approvazione del piano nazionale d'azione per il radon, la Regione provvede, con il supporto dell’ARPAT, a quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 11, comma 3, del d.lgs. 101/2020 .
Art 14
Controllo della radioattività nell’ambiente, negli alimenti e nelle acque destinate al consumo umano e animale
1. In attuazione dell’Sito esternoarticolo 152 del d.lgs. 101/2020 , la Regione provvede all'esercizio delle funzioni di controllo della radioattività nell’ambiente e in alimenti e bevande per il consumo umano e animale mediante una rete regionale di sorveglianza della radioattività ambientale, secondo le direttive impartite dal Ministero per la transizione ecologica e dal Ministero della salute.
2. La rete regionale di cui al comma 1 è affidata all’ARPAT che, in collaborazione con le direzioni regionali competenti, predispone i piani di monitoraggio e provvede annualmente alla trasmissione dei risultati alle strutture regionali competenti e alla banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale.
3. La Regione provvede, altresì, all’esercizio delle funzioni per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28 (Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano).
4. La Regione, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 3, elabora, ai sensi dell’articolo 2 lettera f), e dell’Sito esternoarticolo 4 del d.lgs. 28/2016 , il programma di controllo sulla base delle direttive del Ministero della salute, avvalendosi dell’ARPAT e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende USL.
5. Le attività di prelievo sono effettuate dall’ARPAT nel caso di matrici ambientali e dai dipartimenti di prevenzione delle aziende USL nel caso di alimenti e bevande destinati al consumo umano e animale previsti nell’ambito del piano di monitoraggio di cui all’Sito esternoarticolo 152 del d.lgs. 101/2020 , e dei controlli esterni di cui al Sito esternod.lgs. 28/2016 per le acque destinate al consumo umano. Le analisi radiometriche sono effettuate dall’ARPAT, che si può avvalere della rete dei laboratori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA).
6. I risultati delle misure, corredati da una relazione di sintesi, sono inviati alle commissioni regionali competenti del Consiglio regionale e pubblicati annualmente sul sito web dell’ARPAT.
Art 15
Situazioni di esposizione esistente
1. La Regione provvede all’individuazione delle situazioni di esposizione esistente di cui all’Sito esternoarticolo 198 del d.lgs. 101/2020 , per le quali è istituito e aggiornato il SIRT, di cui all’articolo 17, presso l’ARPAT.
2. Concorrono all’individuazione delle situazioni di cui al comma 1, le informazioni raccolte dall’ARPAT relative a:
a) i provvedimenti di nulla osta di cui agli articoli 51 e 52 Sito esternodel Sito esternod.lgs. 101/2020 e le relative autorizzazioni ad allontanamento;
b) le notifiche di pratica ricevute ai sensi dell’articolo 24 e dell’Sito esternoarticolo 46 del d.lgs 101/2020 e le relative autorizzazioni regionali all’allontanamento;
c) i registri di dati e di sorgenti di cui all’articolo 21 e all’Sito esternoarticolo 48 del d.lgs. 101/2020 e l’archivio dei nulla osta di cui all’articolo 51, comma 3, e all’Sito esternoarticolo 52, comma 5, del d.lgs. 101/2020 , messi a disposizione dall’ISIN;
d) eventuali risultati di controlli e segnalazioni.
Art 16
Valutazione della dose alla popolazione
1. La Regione, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 168 del d.lgs. 101/2020 , provvede all'attuazione dei compiti previsti dal medesimo decreto legislativo con riferimento alla valutazione della dose alla popolazione. A tal fine, la Giunta regionale disciplina, con il regolamento di cui all'articolo 21, le modalità organizzative finalizzate alla valutazione delle esposizioni a scopo medico, con riguardo alla popolazione regionale ed ai gruppi di riferimento della stessa.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.