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Legge regionale 5 novembre 2021, n. 40

Disposizioni attuative Sito esternodel Sito esternod.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'Sito esternoarticolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ). Abrogazione della l.r. 32/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 96, parte prima, del 12 novembre 2021

CAPO III
Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti
Art.11
Composizione della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti
1. La Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti è l’organismo tecnico di cui si avvalgono i comuni e la Regione, nei procedimenti disciplinati dal capo II.
2. La Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti è istituita, presso la direzione regionale competente in materia sanitaria ed è composta da:
a) il dirigente del competente settore della direzione regionale competente in materia sanitaria, che svolge le funzioni di presidente;
b) un fisico specialista in fisica medica;
c) un fisico esperto di radioprotezione con abilitazione di terzo grado;
d) un medico specialista in medicina nucleare;
e) un medico specialista in radioterapia o in radiodiagnostica;
f) un medico autorizzato ai sensi del Sito esternod.lgs. 101/2020 ;
g) un rappresentante dell’ARPAT;
h) un rappresentante dell’Ispettorato nazionale del lavoro, previa intesa con l’ente di appartenenza;
i) un rappresentante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, previa intesa con l’ente di appartenenza.
3. La Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti è nominata dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente, che partecipa alle attività in caso di impedimento o assenza del titolare. (3)

Periodo aggiunto con l.r. 20 luglio 2003, n. 29, art. 86.

4. Per il supporto tecnico amministrativo alle proprie attività, la Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti si avvale di una segreteria, composta da personale regionale in servizio presso il settore diretto dal presidente della commissione.
5. Il funzionamento della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti è disciplinato dal regolamento di cui all’articolo 21.
6. Ai componenti della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti non competono indennità di presenza o di carica, né rimborsi spese.
Art. 12
Funzioni della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti
1. La Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti esercita i seguenti compiti:
a) esprime i pareri richiesti dai comuni, ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6;
b) esprime il parere richiesto dal Ministero dello sviluppo economico sul nulla osta per le pratiche di categoria A, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 51, comma 1, del d.lgs.101/2020 ;
c) esprime il parere eventualmente richiesto dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo ai sensi dell’articolo 10.
2. I pareri di cui alla lettera a), sono espressi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del comune; i pareri di cui alle lettere b) e c), sono espressi nel termine individuato dall’autorità richiedente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.