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Legge regionale 1 ottobre 2021, n. 36

Disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza alla Comunità europea e per la disciplina della fase di autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla l.r. 5/2016 e alla l.r. 20/2006 .

Bollettino Ufficiale n. 88, parte prima, del 6 ottobre 2021

Art. 6
Differimento dei termini di conclusione degli interventi concernenti agglomerati non interessati da procedura di infrazione. Inserimento dell’articolo 2 ter nella l.r. 5/2016
1. Dopo l’articolo 2 bis della l.r. 5/2016 , è inserito il seguente:
Art. 2 ter - Differimento dei termini di conclusione degli interventi concernenti agglomerati non interessati da procedura di infrazione
1. Per gli interventi di cui alla presente legge, diversi da quelli di cui all’articolo 2 bis, per i quali non sia possibile il rispetto dei termini di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), a causa di obiettive e comprovate difficoltà di natura tecnica connesse ad eventi sopravvenuti e imprevedibili non dipendenti dalla condotta del gestore, come attestate da apposita istruttoria dell’AIT, i gestori possono presentare all’autorità medesima una proposta di rimodulazione dei cronoprogrammi indicando il termine ultimo per il completamento degli interventi che non può comunque superare la data del 22 dicembre 2024 e non deve compromettere il raggiungimento degli obiettivi di qualità
del corpo recettore.
2. Nei casi di cui al comma 1:
a) AIT, entro il 30 novembre 2021, provvede ad inserire i nuovi termini di conclusione degli interventi nella programmazione temporale contenuta nel piano d’ambito, aggiornando, ove necessario, il piano stralcio ed i cronoprogrammi;
b) i gestori, entro trenta giorni dalla revisione degli atti di cui alla lettera a), presentano, ai sensi dell’articolo 6, apposita istanza per l'aggiornamento dell’autorizzazione provvisoria di cui all’
Sito esternoarticolo 124, comma 6, del d.lgs. 152/2006
.
”.

Note del Redattore:

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Vedi allegato in calce a questa legge.

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2. Considerato inserito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 18 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.