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Legge regionale 1 ottobre 2021, n. 36

Disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza alla Comunità europea e per la disciplina della fase di autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla l.r. 5/2016 e alla l.r. 20/2006 .

Bollettino Ufficiale n. 88, parte prima, del 6 ottobre 2021

Art. 3
Programmazione degli interventi indifferibili ed urgenti relativi agli scarichi. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 5/2016
1. Alla fine della lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 5/2016 sono aggiunte le parole: “
fatto salvo quanto previsto all’articolo 2 ter;
”.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 5/2016 è aggiunto il seguente:
4 bis. Gli interventi di cui alla presente legge sono individuati tra le opere di interesse strategico d’interesse regionale di cui all’
articolo 25 della l.r. 69/2011
, funzionali al rispetto degli adempimenti comunitari in materia di qualità delle acque, indipendentemente dalla loro previsione nel piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla
legge regionale 19 marzo 2007, n. 14
(Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale).
”.

Note del Redattore:

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Vedi allegato in calce a questa legge.

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2. Considerato inserito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 18 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.