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Legge regionale 21 settembre 2021, n. 35

Requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di alloggi ERP. Condizioni per l’attribuzione dei punteggi. Modifiche agli allegati A e B della l.r. 2/2019 .

Bollettino Ufficiale n. 85, parte prima, del 22 settembre 2021





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), dello Statuto;


Vista la legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2 (Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica “ERP”);


Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 44 del 9 marzo 2020;


Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 9 del 12 gennaio 2021;


Considerato quanto segue:


1. La sentenza della Corte Costituzionale 9 marzo 2020, n. 44, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’Sito esternoarticolo 3 della Costituzione , di una norma della legge regionale della Regione Lombardia in materia di servizi abitativi che prevedeva il requisito della residenza continuativa, di durata almeno quinquennale, nel territorio regionale, per l’accesso ai bandi di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP);


2. Risultano attualmente pendenti, sia in sede civile sia amministrativa, alcuni giudizi nei quali i ricorrenti hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale della l.r. 2/2019 della Regione Toscana per quanto attiene ad analogo requisito di acceso ai bandi; tale pregiudiziale di legittimità è, pertanto, al vaglio del giudice di prime cure che dovrà valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione e, in caso positivo, sospendere il giudizio per sollevare la questione dinanzi alla Corte Costituzionale;


3. Si rende quindi altamente opportuno procedere con sollecitudine alla modifica della l.r. 2/2019 , espungendo il requisito di accesso ai bandi per l’assegnazione di alloggi ERP costituito dalla “residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale per almeno cinque anni anche non continuativi”. Resta invece salva la necessità della residenza anagrafica o della sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva, o principale, nell’ambito territoriale del comune o dei comuni a cui si riferisce il bando di assegnazione degli alloggi: essa serve, infatti, unicamente a identificare l’ente territoriale competente all’erogazione della prestazione;


4. Si rende altresì necessario prevedere, alla luce della sentenza della Corte costituzionale 12 gennaio 2021, n. 9, che i cittadini richiedenti alloggio ERP debbano produrre la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno la residenza fiscale ai fini della verifica della situazione economica del nucleo familiare, tenendo tuttavia conto che tale onere aggiuntivo non deve costituire un aggravio procedimentale vessatorio per il richiedente, per cui, nel caso in cui non sia riuscito a produrla, questi dovrà dimostrare di aver presentato la richiesta di documentazione e di non essere riuscito ad ottenerla nei trenta giorni successivi, anche se tale termine supera la data di scadenza del bando;


5. Infine, sempre intervenendo sull’allegato B della l.r. 2/2019 , si procede ad introdurre un ulteriore punteggio in relazione alle condizioni di storicità di presenza;


6. Si procede altresì alla modifica di due disposizioni, contenute anch’esse negli allegati A e B della l.r. 2/2019 , la cui portata è di carattere meramente manutentivo, trattandosi della correzione di un refuso in precedenza non emendato e dell’esplicitazione di un termine;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.