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Legge regionale 21 settembre 2021, n. 35

Requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di alloggi ERP. Condizioni per l’attribuzione dei punteggi. Modifiche agli allegati A e B della l.r. 2/2019 .

Bollettino Ufficiale n. 85, parte prima, del 22 settembre 2021

Art. 1
Modifiche all’allegato A della l.r. 2/2019
1. La lettera b) del paragrafo 2 dell’allegato A della legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2 (Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica “ERP”), è sostituita dalla seguente:
b) residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del comune o dei comuni a cui si riferisce il bando. La permanenza di tale requisito deve essere verificata al momento dell’assegnazione dell’alloggio.
”.
2. Nel paragrafo 5 dell’allegato A della l.r. 2/2019 le parole: “
ad uso abitativo
” sono soppresse.
3. Dopo il paragrafo 5 dell'allegato A della l.r. 2/2019 è aggiunto il seguente:
5 bis. I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del
Sito esternodecreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
(Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'
Sito esternoarticolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con
Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 31 agosto1999, n. 394
(Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'
Sito esternoarticolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
), la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.