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Legge regionale 6 agosto 2021, n. 31

Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023.

Bollettino Ufficiale n. 77, parte prima, del 13 agosto 2021

Art. 8
Contributo alla Fondazione festival pucciniano. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 93/2020
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019 ), le parole: “
per l’anno 2020
” sono sostituite dalle seguenti: “
per ciascuno degli anni 2020 e 2021
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 93/2020 la parola “
2020
” è sostituita dalla seguente: “
2021
”.
3. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 93/2020 dopo la parola “
2020
” sono aggiunte le seguenti: “
e nell’anno 2021
4. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 93/2020 è sostituito dal seguente:
4. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 660.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte rispettivamente:
a) per l’anno 2020, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
b) per l’anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
”.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 27 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 13 , comma 1.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 13 , comma 2.

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 12 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 12 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.